IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREMESSO:
CHE con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è stata disposta, fra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;
CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 20 maggio 2004 è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili nonché le aliquote e le detrazioni per l’anno 2004;
CHE con delibera della Giunta Comunale n. 19 dell’11 febbraio 2005 sono state confermate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2005;
CHE l’art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. lgs. 23 marzo 1998, N. 56, ha stabilito che il Comune approvava le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio Annuale;
VISTO l’art. 27 delle legge 448 del 28.12.2001, (finanziaria 2002) prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, ed i regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito, entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
TENUTO CONTO che in data 27 luglio 2000 è stata approvata la legge n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e segnatamente l'art. 3, relativo all'efficacia temporale delle norme tributarie;
CONSIDERATO CHE per questo ente, dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;
Visto il D. lgs. n. 504/92;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria ;
DELIBERA
1) DI CONFERMARE come segue le aliquote ICI a valere per l’anno 2006:
- Aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
- Aliquota ridotta, nella misura del 4,5 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (per non più di una unità) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con regolare contratto di fitto registrato.
2) DI FISSARE in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale;
3) DI ESTENDERE l’aliquota ridotta del 4,5 per mille e la detrazione di € 103,29 alle unità immobiliari occupate a titolo gratuito da parenti in linea retta fino al primo grado;
4) Di dichiarare, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
5) Di disporre affinché copia della presente sia inviata al Ministero Dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.