COMUNE   DI   SUMMONTE

PROVINCIA  DI AVELLINO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO

NUM.

 

Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ) – Determinazione aliquota per l’anno 2007.

3

DEL

12/03/2007

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, concernente: “ Riordino della Finanza degli Enti Territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23/11/1992, n. 421 “, in particolare il Titolo I Capo 1° che istituisce l’Imposta Comunale degli Immobili;

Visto  l’art. 6 del D. Lgs. n. 504/92 così come  modificato dal comma 53 art. 3 L. 662/96 “ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica “ che recita testualmente:

1 – l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 2 del D. L. 2/3/1989 n. 66, convertito con modificazione dalla legge n. 144/89 e successive modificazioni;

2 – l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille o può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di alloggi non locati. L’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

3 – l’imposta è determinata applicando alla base dell’imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art. 4;

4 – restano ferme le disposizioni dell’art. 4, comma 1, del D. L. 8/8/1996, n. 436, convertito con modificazioni dalla legge 24/10/1996, n. 556;

Rilevato che l’art. 53, comma 16, l. 388/2000 ( Finanziaria 2001 ) ha stabilito che il termine per la deliberazione delle tariffe dei servizi e delle aliquote dei tributi nonché quello per l’approvazione dei regolamenti attinenti ai tributi locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che l’art. 8. comma 2, del D. Lgs. n. 504/92, così come modificato dal comma 55 dell’art. 3 L. 662/96, stabilisce in lire 200.000 ( pari ad € 103,29 ) la detrazione ordinaria da applicare alla prima casa, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Ritenuto che è necessario ricorrere a tutte le possibili entrate per far fronte alle imprescindibili esigenze del bilancio e alle competenze istituzionali del Comune;

Ritenuto di dover deliberare in merito all’aliquota da applicare per l’anno 2007;

Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

-         del Responsabile dei tributi comunali, in ordine alla regolarità tecnica;

-         del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ), approvato con delibera C.S. n. 75 dell’8/10/1998, approvato dal CO.RE.CO. di Avellino nella seduta del 23/10/1998 prot. n. 3276;

Visto il D. Lgs. n. 504/92 e ss. modd.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 27 della legge n. 448/2001;

Vista la legge finanziaria  27/12/2006 n. 296;

con votazione unanime e favorevole di n. 8 consiglieri presenti e votanti

                                                                                                     

DELIBERA

 

Di stabilire per l’anno 2007 l’aliquota ICI nelle seguenti misure:

A)    Aliquota del 6,00 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e alle relative pertinenze;

B)    Aliquota del 6,00 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili utilizzati per attività commerciale e classificati catastalmente alle categorie: “ A/10 “ –  “ C/1 “ e gruppo  “ D “;

C)    Aliquota del 7,00 per mille da applicarsi sugli immobili diversi da quelli di cui alla lettera A) e B);

Di determinare la detrazione per l’abitazione principale in Euro 103,29 ( lire 200.000) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ed alla quota di possesso, ai soggetti passivi ICI  che la possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, nonché ai parenti entro il secondo grado  ai quali è stata concessa  l’abitazione in uso gratuito o in comodato ( art. 12, comma 5 del Regolamento Comunale ICI ).