Estratto della delibera di G. C. n. 36 del 09/03/2006, ad oggetto:" Determinazione aliquota ICI per l'anno 2006 "

 

 

 

La Giunta Comunale

 

Visto il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, concernente: “ Riordino della Finanza degli Enti Territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23/11/1992, n. 421 “, in particolare il Titolo I Capo 1° che istituisce l’Imposta Comunale degli Immobili;

 

 

omissis

 

 

Ritenuto di dover deliberare in merito all’aliquota da applicare per l’anno 2006;

Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

-         del Responsabile dei tributi comunali, in ordine alla regolarità tecnica;

-         del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ), approvato con delibera C.S. n. 75 dell’8/10/1998, approvato dal CO.RE.CO. di Avellino nella seduta del 23/10/1998 prot. n. 3276;

Visto il D. Lgs. n. 504/92 e ss. modd.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 27 della legge n. 448/2001;

con votazione palese ed unanime

                                                                                                     

DELIBERA

 

Di stabilire per l’anno 2006 l’aliquota ICI nelle seguenti misure:

A)    Aliquota del 6,00 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e alle relative pertinenze;

B)    Aliquota del 6,00 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili utilizzati per attività commerciale e classificati catastalmente alle categorie: “ A/10 “ –  “ C/1 “ e gruppo  “ D “;

C)    Aliquota del 7,00 per mille da applicarsi sugli immobili diversi da quelli di cui alla lettera A) e B);

Di determinare la detrazione per l’abitazione principale in Euro 103,29 ( lire 200.000) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ed alla quota di possesso, ai soggetti passivi ICI  che la possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, nonché ai parenti entro il secondo grado  ai quali è stata concessa  l’abitazione in uso gratuito o in comodato ( art. 12, comma 5 del Regolamento Comunale ICI ).