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AREA FINANZIARIA
SETTORE TRIBUTI
Il Comune di Solofra con delibera di G.M.n.207 del 05.05.2008 e delibera di Consiglio Comunale n.24 del 30.05.2008,ha approvato le seguenti aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2008:
D I S P O S I T I V O
Di approvare per l’anno 2008 le seguenti aliquote (invariate rispetto all’anno 2007) relative all’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) :
· (A decorrere dall’anno 2008 viene introdotta l’esclusione dell’imposta per abitazione principale dei contribuenti.Le relative definizioni e assimilazioni rimangono quelle previste dalla legislazione.L’Esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A1,A8 e A9 per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti (decreto legge n.93 del 27 maggio 2008,pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.124 del 28.05.2008).
- (Esenzione abitazione principale ed una sola pertinenza distinta in catasto nella categoria C/6 o C/7 o C/2);
- aliquota 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita direttamente ed esclusivamente ad abitazione principale(distinta in catasto nella categoria A1,A8 e A9,compresa una sola pertinenza appartenente alla categoria catastale C/2 o C/6 o C/7;
Detrazione €.103,29;
- aliquota 4,5 per mille per l’unità immobiliare (abitazione)concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado,compresa una sola pertinenza appartente alla categoria catastale C/2 o C/6 o C/7,per tali fattispecie è esclusa la detrazione prevista per l’abitazione principale
Il proprietario ha l’obbligo di dimostrare la gratuità della conduzione
dell’alloggio (pena la decadenza,la sussistenza delle condizioni di diritto)con
la esibizione alla società „Global Service Solofra s.p.a. (affidataria della
gestione del servizio tributi) della richiesta con allegata documentazione:
contratti delle utenze (Gas-Enel-Acqua) nonchè della dichiarazione del
pagamento della tarsu e con autodichiarazione resa dal proprietario che attesti
che l’abitazione viene utilizzata per i fini di cui sopra.
- Aliquota 6 per mille per le aree fabbricabili,terreni e tutte le unità immobiliari distinte in catasto nelle categorie diverse dalla categoria (A)
- Aliquota 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e distinte in catasto nelle categorie catastali (A)
locate con regolare contratto registrato,non locate,comprese quelle tenute a disposizione.
Confermati i valori per l’applicazione delle aliquote ICI delle aree fabbricabili di cui al seguente prospetto:
PROSPETTO “A”
B1=Per superfici di proprietà inedificate superiori o uguali a mq 3000 €.50,00/mq-
Per le superfici inferiori a detta pezzatura il valore può essere valutato pari a €.15,00/mq-
B2=Per lotti di terreno aventi un inizio di utilizzazione fondiaria precedente all’adozione del
P.R.G. il valore delle aree fabbricabili può essere valutato a €.50,00/mq -
Per i lotti di terreno non aventi tale caratteristica il valore può essere equiparato ad
€.15,00/mq –
C2=Per i lotti di terreno aventi superfici fino a 750 mq il valore delle aree può determinarsi in
€.43,00/mq –
Per i lotti di terreno aventi superfici pari o superiori a 5.000 mq il valore delle aree può
determinarsi in €.43,00/mq-
C3 – C4=Il valore può determinarsi in €.43,00/mq-
D1=Zona ASI valore assegnabile€.60,00/mq-
D2=Zona industriale per insediamenti produttivi da delocalizzare:valore assegnabile
€.60,00/mq-
D3=Zona artigianale per superfici maggiori di 7.000 mq valore assegnabile €.55,00/mq-
D4=Inedificabile-
D5=Zona commerciale valore assegnabile €.50,00/mq-
D6=Inedificabile –
E1=Zona agricola con coltura a Bosco ceduo edificabile €.12,00/mq –
E2=Zona agricola con coltura Seminativo Erborato irriguo €.15,00/mq –
E3=Inedificabile –
Zona omogenea dalla F1 alla H2:valore assegnabile €.15,00/mq –
Le aree agricole (zone E secondo il P.R.G.),poste all’interno del centro edificato e non vincolate dal piano stralcio dell’Autorità di bacino,devono essere valutate ai fini ICI al valore di €.12,00/mq (determina n.165/2004) -
L’Istruttore Direttivo Servizio Tributi
Leonardo Contursi