CHE l’art.6 D.to L.vo 30.12.92 n.504,come sostituito dall’art.3 comma 53 della legge 23.12.96 n.662 a sua volta modificato dall’art.10 com.12 della legge 28.2.97 n.30,dispone che con deliberazione da adottarsi entro il 31.ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo è stabilita l’aliquota I.C.I. in misura non inferiore al quattro per mille e non superiore al sette per mille;
CHE l’aliquota può essere diversificata entro tali limiti con riferimento ai casi :
-di immobili diversi dalle abitazioni
-di immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale
-di alloggi non locati
CHE l’art.8 del succitato decreto legislativo n.504/92 prevede tra l’altro per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta una detrazione di £.200.000 pari ad €.103,29 detrazione che può essere elevata fino a £.500.000 pari ad €.258,23
CHE con circolare n.3/FL del 7 marzo 2001 (G.U n.69 del 23.3.2001),il Ministero delle Finanze ha precisato tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze ,deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale delle abitazioni principali,indipendentemente dal fatto che il Comune,abbia deliberato l’estenzione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze
CHE con deliberazione di C.C.n.41 del 20.12.1999 esecutiva ai sensi di legge venivano stabilite,per l’anno 2000,l’aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni e del 6 per mille per gli immobili appartenenti alla cat.D 7 (opifici industriali)confermando altresì la detrazione per la prima casa in £.300.000
CHE con proprie deliberazioni n.19 del 17.2.2001, n.12 del 26/1/2002, n.12 del 22/2/2003 e n.135 del 31/12/2004 esecutive ai sensi di legge,venivano stabilite e confermate rispettivamente per l’anno 2001, 2002 , 2003 e 2004 le aliquote e detrazioni come deliberate per l’anno 2000
ATTESO che ormai da anni i trasferimenti erariali,che hanno costituito un’entrata rilevante ai fini del pareggio del bilancio ,presentano una costante diminuzione ,o anche se consolidate si rivelano insufficiente a coprire il reale aumento della spesa
CHE tale fenomeno è destinato ad assumere sempre maggiore rilievo,anche alla luce del “federalismo fiscale” in base al quale gli Enti devono reperire autonomamente le risorse per far fronte ai loro bisogni
CHE al fine di assicurare gli equilibri del redigendo bilancio 2005 ,si rende necessario intervenire in maniera organica sulle aliquote dell’imposta in argomento determinando tre distinte ed unitarie aliquote per le categorie di immobili previsti dal comma 2 dell’art.6 del D.lgs n.504/92 sopra richiamato confermando,l’aliquota per abitazione principale al 5 per mille e la detrazione per la prima casa in €.154,94
CHE tale manovra consentirà all’Ente,una maggiore entrata ragionevolmente e prudenzialmente
stimata in € 35.000,00.
ATTESO altresì
CHE l’art.53 comma 16 della legge 23.12.2000 n.388 (finanziaria 2001) come riformulato dall’art.27 comma 8 della L.28.12.2001 n.448 ha disposto che il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali,compreso l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali,è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
CHE l’art.1 del D.L. 30 dicembre 2004 n.314 ha prorogato al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 da parte degli Enti Locali.
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito per effetto del disposto dell’art.42 comma 2 lett.f. del D.to l.vo 18.8.2000 n.267,che riformulando il precedente art.32 comma 2 della L.142/90,ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza esclusiva dell’istituzione ed ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
RICHIAMATA la circolare n.3/DPF del 16 aprile 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U. n.123 del 29.5.2003) con la quale sono state stabilite tra l’altro le modalità di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI.
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell’art.49 del D.TO l.vo n.267/2000,parere favorevole:
-l’ing.Bernardo Bavaro responsabile apicale del settore tecnico e del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica F.to Bernardo Bavaro;_______________________
-il segretario comunale,dott.Esposito Francesco in qualità di responsabile del settore finanziario,giusto decreto sindacale prot.n 3574 del 15.6.2004 in ordine alla regolarità contabile F.to Francesco Esposito;___________________
VISTO il D.to L.vo 30.12.1992 N.504 e succ.modd. ed int.
VISTA la legge 23.12.2000 n.388 con particolare riferimento all’art.53 comma 16 come modificato dall’art.27 comma 8 della legge 28.12.2001 n.448 ;
VISTO il decreto legislativo 18.8.2000 n.267 con particolare riferimento all’art.42 comma 2 lett.f e all’art.48;
CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese
1)-la premessa facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2)-di stabilire per l’anno 2005:
a) l’aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ;
b) l’aliquota del 5,50 per mille per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
c) l’aliquota del 5,50 per mille per alloggi non locati
d) l’aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni;
-detrazione per l’abitazione principale di €.154,94
3)-dare atto :
CHE le aliquote come sopra determinate hanno effetto in conformità di quanto stabilito dall’art.53 comma 16 della legge 23.12.2000 n.388 come modificato dall’art.27 comma 8 della legge 28.12.2001 n.488 a decorrere dal 1° gennaio 2005;
CHE la manovra tariffaria disposta con il presente atto,assicurerà all’Ente,una maggiore entrata,ragionevolmente e prudenzialmente fissata in euro 35.000,00(euro trentacinquemila/00)
CHE la presente deliberazione costituisce documento accompagnatorio al redigendo schema di bilancio di previsione 2005 e annessa relazione revisionale e programmatica 2005-2007
4) trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento per le politiche fiscali con le modalità fissate dalla circolare n.3 /DPF del 16 aprile 2003 in premessa richiamata.
5)-di dichiarare ,successivamente con separata ed unanime votazione,resa in forma palese immediatamente eseguibile ,la presente deliberazione ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.to l.vo n.267/2000.