PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Comune di Vallesaccarda  (Av)

Via F.Tedesco, 2  - 83050 VALLESACCARDA  -AVELLINO-

C.F. 81001610641 - ( 0827/97034 - 1 fax 97463

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UFFICIO TRIBUTI / ICI

 

GUIDA ALL’ICI 2009

 

OGGETTO:  ICI ANNO 2009. Informazioni

 

Gentile contribuente,

A seguito di modifiche legislative nel settore tributi, sono stati attribuiti ai Comuni nuovi poteri in materia di fiscalità locale.

Questa Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n° 3 in data 03.04.2007, ha approvato un Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, introducendo alcune sostanziali novità.

Riassumo  di seguito le principali regole da tenere presente per il calcolo e il versamento dell’ICI nell’anno 2009:

 

ALIQUOTA:

E’ stata confermata l’applicazione dell’aliquota unica del 5,5 per mille.

 

TERMINI DI PAGAMENTO:

L’imposta dovuta al Comune per l’anno 2009 può essere pagata in due rate:

 

1.       la prima rata, entro il 16 giugno, in acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta, per l’anno 2009

2.       la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2009.

 

VERSAMENTI:

I soggetti obbligati al pagamento dell’I.C.I. devono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

 

·          Modello F24;

·          c/c/p n° 71610240 intestato a Comune di Vallesaccarda – servizio tesoreria ICI.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

 

Novità introdotte dal D.L. 27.5.2008 N° 93 convertito in legge 24.7.2008 n° 126.

A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’I.C.I. di cui al D.Lgs 30.12.1992 n° 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal soggetto passivo, nonché quelle unità ad essa assimilate dal Comune con Regolamento Comunale, vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto.

 

Si precisa che a norma dell’art. 1, comma 4-bis del D.L. 23.1.1993, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.1993, n° 75, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continuano ad essere riconosciute le detrazioni previste , a condizione che non risultino locate.

 

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE:

Resta fermo l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni (variazioni ai fini ICI) .

 

SI RAMMENTA INOLTRE CHE:

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs n° 446/97, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale coloro che risultano iscritti negli appositi elenchi INPS – sez. Previdenza Agricola (EX Scau).

 

Qualora non possieda immobili imponibili ai fini ICI per l’anno 2009 potrà non tener conto della presente comunicazione senza che questo possa determinare pregiudizi a suo carico.

 

Per qualsiasi informazioni al riguardo potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi Comunale tel. 0827/97034.