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UFFICIO TRIBUTI / ICI
GUIDA ALL’ICI 2009
OGGETTO: ICI ANNO 2009. Informazioni
Gentile contribuente,
A seguito di modifiche legislative nel settore tributi, sono stati attribuiti ai Comuni nuovi poteri in materia di fiscalità locale.
Questa Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n° 3 in data 03.04.2007, ha approvato un Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, introducendo alcune sostanziali novità.
Riassumo di seguito le principali regole da tenere presente per il calcolo e il versamento dell’ICI nell’anno 2009:
ALIQUOTA:
E’ stata confermata l’applicazione dell’aliquota unica del 5,5 per mille.
TERMINI DI PAGAMENTO:
L’imposta dovuta al Comune per l’anno 2009 può essere pagata in due rate:
1. la prima rata, entro il 16 giugno, in acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta, per l’anno 2009
2. la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2009.
VERSAMENTI:
I soggetti obbligati al pagamento dell’I.C.I. devono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
· Modello F24;
· c/c/p n° 71610240 intestato a Comune di Vallesaccarda – servizio tesoreria ICI.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Novità introdotte dal D.L. 27.5.2008 N° 93 convertito in legge 24.7.2008 n° 126.
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’I.C.I. di cui al D.Lgs 30.12.1992 n° 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal soggetto passivo, nonché quelle unità ad essa assimilate dal Comune con Regolamento Comunale, vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto.
Si precisa che a norma dell’art. 1, comma 4-bis del D.L. 23.1.1993, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.1993, n° 75, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continuano ad essere riconosciute le detrazioni previste , a condizione che non risultino locate.
DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE:
Resta fermo l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni (variazioni ai fini ICI) .
SI RAMMENTA INOLTRE CHE:
Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs n° 446/97, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale coloro che risultano iscritti negli appositi elenchi INPS – sez. Previdenza Agricola (EX Scau).
Qualora non possieda immobili imponibili ai fini ICI per l’anno 2009 potrà non tener conto della presente comunicazione senza che questo possa determinare pregiudizi a suo carico.
Per qualsiasi informazioni al riguardo potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi Comunale tel. 0827/97034.