LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n°504 e  successive modifiche ed  integrazioni con il  quale è stata istituita  l'imposta comunale sugli  immobili;

Vista  la legge 28/12/2001 n° 448 la quale all'art.27 comma 8 prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali  e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ,prevista dall'articolo 1, comma3 ,del decreto legislativo 28 settembre 1998 ,N° 360 e per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data di approvazione  del  bilancio di previsione. I regolamenti ,anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio hanno comunque effetto dal 1° gennaio  dell'anno di riferimento  del bilancio di previsione;

Visto  il D.L  n° 44 del 31/3/2005,pubblicato sulla G.U. n° 75 dell’1/4/2005 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione  2005  è stato differito al 31 maggio 2005;

Vista la deliberazione di giunta comunale    n° 22 del 02/03/2004 con la quale  sono state fissate le aliquote ICI  per l'anno 2004;

Ritenuto provvedere alla determinazione delle aliquote per l’anno 2005 confermando quelle vigenti nell’anno 2004  nelle seguenti misure:

q       5.50 per mille    abitazione principale

q       6.50 per mille    aliquota ordinaria  per tutti gli altri fabbricati

q       6.50 per mille    aree fabbricabili

q       terreni agricoli  esenti

q       detrazione per l’abitazione principale €103.29

Vista la legge n°311/2004  (legge finanziaria per il 2005);

 Acquisito   il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del  responsabile del servizio finanziario ;

 Con votazione unanime

 

 

D E L I B E R A

 

1)Di confermare per l’anno 2005 le attuali aliquote dell’imposta comunale sugli immobili,  approvate con le succitata deliberazione n. 22/2004 e che di seguito si riportano:

·          5,50 per mille         abitazione principale

·          6,50 per mille         aliquota ordinaria per tutti  gli altri fabbricati

·          6,50 per mille         aree fabbricabili

·          Terreni agricoli     esenti

·        detrazione per abitazione principale    103.29

2)di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facoltà di statuizione dell’Ente.

4)Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata con le modalità descritte nella circolare n° 3 /DPFdel 16 aprile 2003 emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze;

 6)Di dichiarare, la presente deliberazione,immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.to Lg.vo n° 267/2000.