LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n°504 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;
Vista la legge 28/12/2001 n° 448 la quale all'art.27 comma 8 prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ,prevista dall'articolo 1, comma3 ,del decreto legislativo 28 settembre 1998 ,N° 360 e per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti ,anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
Visto il D.L n° 44 del 31/3/2005,pubblicato sulla G.U. n° 75 dell’1/4/2005 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 è stato differito al 31 maggio 2005;
Vista la deliberazione di giunta comunale n° 22 del 02/03/2004 con la quale sono state fissate le aliquote ICI per l'anno 2004;
Ritenuto provvedere alla determinazione delle aliquote per l’anno 2005 confermando quelle vigenti nell’anno 2004 nelle seguenti misure:
q 5.50 per mille abitazione principale
q 6.50 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati
q 6.50 per mille aree fabbricabili
q terreni agricoli esenti
q detrazione per l’abitazione principale €103.29
Vista la legge n°311/2004 (legge finanziaria per il 2005);
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ;
Con votazione unanime
D E L I B E R A
1)Di confermare per l’anno 2005 le attuali aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, approvate con le succitata deliberazione n. 22/2004 e che di seguito si riportano:
· 5,50 per mille abitazione principale
· 6,50 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati
· 6,50 per mille aree fabbricabili
· Terreni agricoli esenti
· detrazione per abitazione principale € 103.29
2)di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facoltà di statuizione dell’Ente.
4)Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata con le modalità descritte nella circolare n° 3 /DPFdel 16 aprile 2003 emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze;
6)Di dichiarare, la presente deliberazione,immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.to Lg.vo n° 267/2000.