PREMESSO CHE:

·        L’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I°, capo I°, del D.L.vo 30.12.1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

·        L’art. 6 del citato D.L.vo 504/92 e successive modificazioni stabilisce che il Comune fissa ogni anno con delibera l’aliquota compresa tra il 4 e il 7 per mille;

·        L’art. 1 del D.L. 08/08/1996, n. 437, convertito in L. 24/10/1996, n. 556, attribuisce all’Ente la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi  e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

·        L’art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, prevede che i Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al quattro per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata e applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

VISTO il D.L.vo n. 504/92, e D.L.vo n. 446/97, nonché la L. 449/97 e succ. mod. ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della legge finanziaria 448/2001 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2004, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 è stato differito al 31.03.2005.

 

CONSIDERATO che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 13 del 03.03.2004, con la quale è stata determinata la aliquota dell’I.C.I. per l’anno 2004;

 

RITENUTO opportuno, al fine del raggiungimento degli equilibri finanziari nel bilancio di previsione 2005,  confermare per l’anno 2005 l’aliquota applicata nel presente esercizio finanziario;

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

 

Con voti unanimi, resi in forma di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)      Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. nella misura del 5.50 per mille;

 

2)      Di stabilire per l’anno 2005 in  105.00 Euro  la detrazione dell’I.C.I. per gli edifici adibiti a residenza principale.

Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.L.vo n. 267/2000.