COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
(PROVINCIA DI AVELLINO)
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
estratto della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 del 26/03/2007.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
…………Omissis …….
DELIBERA
I. Di stabilire per l’anno 2007, per le motivazioni di cui in premessa, la suddivisione delle
diverse tipologie d’immobili in relazione alle aliquote d’imposta alle stesse applicabili,
come appresso descritto:
1) aliquota ridotta da applicare:
Per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;
Per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque)per mille;
Per le pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto
ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione
principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;
Per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, a
prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le utilizzano
come abitazione principale:5,5 (cinque virgola cinque) per mille (l’aliquota ridotta si applica
dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva prodotta dalle parti) ;
2) Aliquota del 4,90 (quattro virgola novanta) per mille per gli immobili di categoria
catastale C1 (negozi e botteghe) C2 ( Magazzini e locali di deposito) C3 ( Laboratori per
arti e mestieri), utilizzati direttamente dai proprietari o locati con contratto registrato, per
l’esercizio di nuove attività commerciali o artigianali, site nel centro storico, nelle seguenti
strade:1. Via Mancini;2. Via Dietro le Mura;3. Via Roma;4. Corso Vittorio Emanuele; 5.
Piazza Garibaldi;6 Piazza Umberto I°;
3) Aliquota ordinaria 7 (sette per mille) per tutti gli altri immobili, non individuati nei
precedenti punti;
II. I soggetti di cui al punto 2 in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la
riduzione al momento delle prescritte rate di pagamento dell’imposta; dovranno far
pervenire al Comune dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per gli immobili non
locati, oppure contratto di locazione registrato, per gli immobili locati;
III. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro
103,29 (Lire 200.000) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le
predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano
abitualmente;
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari;
IV. Di riconoscere che la detrazione per abitazione principale è applicabile anche alle
pertinenze dell’abitazione principale eventualmente non già assorbita dall’abitazione
principale (art. 5 regolamento I.C.I.);
V. Di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per le pertinenze
dell’abitazione principale, come individuate nell’art. 5 del regolamento I.C.I., è applicabile
anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta, a
prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado;
VI. Di prendere atto della maggiore detrazione d’imposta per le situazioni di disagio
economico e sociale individuate con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 15/02/2002;