COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

(PROVINCIA DI AVELLINO)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Sant’Angelo dei lombardi (Prov. AV) in materia di aliquota ICI per l’anno d’imposta 2006.

La Giunta Comunale

…………Omissis …….

DELIBERA

I. Di stabilire per l’anno 2006, per le motivazioni di cui in premessa, la suddivisione delle diverse tipologie d’immobili in relazione alle aliquote d’imposta alle stesse applicabili, come appresso descritto:

1) aliquota ridotta da applicare:

Per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;

Per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque)per mille;

Per le pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque)per mille;

Per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le utilizzano come abitazione principale:5,5 (cinque virgola cinque) per mille (l’aliquota ridotta si applica dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva prodotta dalle parti) ;

2) Aliquota del 4,90 (quattro virgola novanta) per mille per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) C2 ( Magazzini e locali di deposito) C3 ( Laboratori per arti e mestieri), utilizzati direttamente dai proprietari o locati con contratto registrato, per l’esercizio di nuove attività commerciali o artigianali, site nel centro storico, nelle seguenti strade:1. Via Mancini;2. Via Dietro le Mura;3. Via Roma;4. Corso Vittorio Emanuele; 5. Piazza Garibaldi;6 Piazza Umberto I°;

3) Aliquota ordinaria 7 (sette per mille) per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti;

II.  I soggetti di cui al punto 2 in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la riduzione al momento delle prescritte rate di pagamento dell’imposta; dovranno far pervenire al Comune  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  per gli immobili non locati, oppure contratto di locazione registrato, per gli immobili locati;

III. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (Lire 200.000) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

IV. Di riconoscere che la detrazione per abitazione principale è applicabile anche alle pertinenze dell’abitazione principale eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale (art. 5 regolamento I.C.I.);

V. Di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per le pertinenze dell’abitazione principale, come individuate nell’art. 5 del regolamento I.C.I., è applicabile anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado;

VI. Di prendere atto della maggiore detrazione d’imposta per le situazioni di disagio economico e sociale individuate con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 15/02/2002;

VII. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti l’esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

Il presente estratto è conforme alla deliberazione originale di Giunta Comunale n. 28 del 22.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, e si rilascia in carta semplice ad uso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

                                                                                                Il funzionario responsabile

                                                                                                d.ssa Imbriano Maria Felicia