LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che anche per il corrente anno 2005 occorre determinare l'aliquota relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili;
DATO ATTO che la Legge 662/96 stabilisce che l'aliquota va deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e che qualora non fosse deliberata l'aliquota nei termini assegnati dalla legge, questa automaticamente verrebbe applicata nella misura minima del 4 per mille (art. 3, comma 53, della Legge 662/96);
VISTA la legge 1Marzo 2005 n. 26 con la quale tra l’altro è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2005, alla data del 31 Marzo 2005;
RICHIAMATO l'art. 27, c. 8 della Legge Finanziaria 2002 L. 28 dicembre 2001 n. 448, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione e quindi entro il 31/03/2005;
RITENUTO OPPORTUNO confermare per l'anno 2005 l'aliquota applicata nel precedente anno e cioè nella misura del 6 per mille;
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 D.L.vo n.267/2000 reso dal Responsabile del servizio;
CON votazione unanime palese resa per alzata di mano;
D E L I B E R A
Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:
1) Confermare per l'anno 2005 l'aliquota per l'Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI) nella misura unica del 6 per mille.( Fabbricati e terreni )
2) Dare atto che saranno applicate le esenzioni e riduzioni stabilite in maniera
obbligatoria dalle vigenti norme di legge.
3) Con ulteriore votazione unanime palese dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000.