DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DELL'8 FEBBRAIO 2007
Il Vice-Sindaco De Vita premette che la legge finanziaria 2007 prescrive la competenza consiliare per la definizione dell’aliquota ICI e, altresì, stabilisce che in caso di omessa deliberazione non si verifichi, come previsto per gli anni precedenti, il regresso dell’aliquota al valore minimo del 4 per mille, bensì la conferma dell’aliquota applicata nel precedente esercizio finanziario.
Ciononostante, si ritiene di buona etica amministrativa portare in seduta consiliare anche la mera conferma della misura d’imposta applicata nel pcd. anno finanziario.
Il Sindaco fa presente che si dovrà, comunque, considerare l’aumento delle rendite catastali stabilito dalla finanziaria, e probabilmente satà opportuno ridefinire le aliquote per non incrementare ulteriormente la pressione fiscale al cittadino.
Vista la deliberazione G.C. n. 43 DEL 9 MARZO 2006, esecutiva, con la quale, a conferma di quanto precedentemente statuito, si stabiliva nella misura del 5,5 (cinque,cinque) per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006, ad esclusione degl’immobili non locati – intendendosi per tali le abitazioni non locate (non classificabili quali abitazioni principali) e relative pertinenze classificate nel C/2,C/6 e C/7 – per i quali si stabiliva l’applicazione dell’aliquota del 7 (sette) per mille e si determinava, anche per il 2006, la detrazione spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 103,29;
Ritenuto che anche per quest’anno appare opportuno confermare la misura d’imposta stabilita nel precedente esercizio finanziario;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del tributo sulla regolarità tecnica del presente atto dr.ssa Anna Rapolla ----------------------------------
Visto il vigente Regolamento comunale ICI, approvato con atto C. C. n.2 del 30 gennaio 2003, esecutivo;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
· Confermare per l’anno 2007 la misura d’imposta comunale sugl’immobili stabilita nel precedente esercizio finanziario e, quindi, stabilire nella misura del 5,5 (cinque,cinque) per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007, ad esclusione degl’immobili non locati – intendendosi per tali le abitazioni non locate (non classificabili quali abitazioni principali) e relative pertinenze classificate nel C/2,C/6 e C/7 – per i quali si conferma l’applicazione dell’aliquota del 7 (sette) per mille e si determina, anche per il 2007, la detrazione spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 103,29;
Con separata votazione, unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ex art.134 comma 4 del d.l.vo n.267 del 18.8.2000.