VISTO l’art. 6 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, così come sostituito dall’art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n° 662 che detta norme in materia di I.C.I.;

 

VISTO in particolare il 2° comma del sopra citato art. 6 del D. Legislativo n° 504/92, come sopra sostituito, il quale prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata a seconda dei casi previsti nel suddetto comma 2;

 

 VISTO il Decreto Legislativo n° 446/97;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.4 del T.U.EE.LL. approvato con D. L.gsv. 18/8/00 n° 267 dal Responsabile del Servizio Tributi per la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria  per la regolarità contabile in merito alla presente proposta di deliberazione;

 

CONSIDERATO che dalla verifica ICI effettuata per gli anni 2001/2004 è risultato anche un maggiore gettito del flusso dell’ICI spontanea per il Comune in quanto diversi evasori totali e parziali hanno dovuto mettersi in regola con i pagamenti e che, pertanto, è aumentato in modo considerevole il flusso stabile delle entrate ICI;

 

RITENUTO, pertanto, di poter riconfermare in toto la Delibera n° 198 del 04.11.2004 per quanto riguarda la determinazione dell’aliquota unica del 6 per mille e la detrazione per la 1^ casa ad € 144,60;

 

VISTO, altresì, l’art. 5, comma 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera Consiliare n° 20 del 30 Settembre 2004, con il quale è stato previsto di riconoscere la detrazione della 1^ casa  per le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti ed affini di 1° grado) che non abbiano altre abitazioni, unitamente al nucleo familiare, utili alle esigenze abitative;

 

AD UNANIMITA' DI VOTI espressi nei modi di legge;

 

D  E  L  I  B  E  R  A