1) di determinare, per l’anno 2005 , l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille:
2) di ridurre del 50% l’aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3) di fissare in € 103,29 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal proprietario;
4) di considerare come abitazione principale anche le unità possedute, a titolo di proprietà e di
usufrutto, da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultano locate.
5)di precisare che, ai sensi dell’art.18 della legge n° 388/2000 , sostituito, dall’art.10 del D.L.vo n° 504/92, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere effettuata in due rate pari al 50% dell’imposta dovuta, rispettivamente , entro il 30 giugno e 20 dicembre.