IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L. n. 267/2000 vanno allegate al bilancio di previsione per l’anno 2008 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
CONSIDERATO che la manovra tariffaria assolve alla finalità di garantire il pareggio di bilancio scrutinato dall’art. 162 del T.U.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 quale principio garantito in maniera reticolare da tutta una serie di corollari a rinforzo;
EVIDENZIATO che a norma dell’art. 1, comma 156, della legge n. 296/2006 dal 1^ gennaio 2007 le aliquote I.C.I. devono essere stabilite dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta Comunale;
RITENUTO dover riconfermare per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. già fissate per l’anno 2007, anche alla luce delle considerazioni versate nella relazione previsionale e programmatica allegata allo schema di bilancio per l’anno 2008, ove è stato messo a giorno come la finanza propria, ricadente sui contribuenti consente di assolvere per il 75% delle spese ordinarie e ricorrenti, e tenuto conto che la medesima conferma, in endiadi alla conferma di tutte le altre tariffe di competenza, consente di assicurare l’equilibrio economico/finanziario, scrutinato dall’art. 162 del T.U.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000, che poggia le sue solide fondamenti sul fitto reticolo di garanzie raffigurate dai principi di veridicità, attendibilità, universalità, specificità e congruità, senza la necessità di ricorrere a nuovi aumenti che graverebbero sui contribuenti già onerati della su riferita compartecipazione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000;
ASSUMENDO i poteri del Consiglio Comunale;
D E L I B E R A
1)Riconfermare per l'anno 2008 le aliquote I.C.I. gia` fissate per l'anno 2007 che qui di seguito vengono specificate:
- Aliquota ordinaria......................................6 per mille
- Unità immobiliare e sue pertinenze, classificabili
nelle categorie catastali C2, C6 e C7, adibita
ad abitazione principale nella quale, il contribuente
che la possiede a titolo di proprietà,usufrutto
o altro diritto reale di godimento o in qualità
di locatario finanziario dimora abitualmente . . . ... . .6 per mille
- Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione prin-
cipale e sue pertinenze, classificabili nelle categorie
catastali C2, C6, C7......................................7 per mille
- Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese, per un periodo non superiore a tre
anni dalla data di ultimazione dei lavori, che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'atti-
vita` la costruzione e l'alienazione di immobili..........4 per mille
- Aree edificabili ricadenti nelle zone B,C,D, e G del
vigente Piano Regolatore Generale:
Aree situate sino a 500 mt di altitudine.................6 per mille
Aree situate al di sopra dei 500 mt di altitudine.....4,50 per mille
Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili alle suddette aree edificabili,
viene attribuito il valore venale, così come
determinato con delibere del Consiglio Comunale
n. 2 del 04.03.2002 e n. 25 del 25.04.2004.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo, dei soci
assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati
dagli I.A.C.P. stabilire per l'anno 2008 la detra-
zione d'imposta pari ad euro 103,29, rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione, nonché una ulteriore detrazione pari
all’1,33 per mille della base imponibile di cui
all’art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. L’ulte-
riore detrazione comunque non superiore a 200 euro,
viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare
ed è rapportata al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abi-
tazioni ad eccezione di quelle di categoria cata-
stale A1, A8 e A9.
-Per quanto non previsto nel presente atto, si fa
riferimento al regolamento comunale per l'applica-
zione dell'I.C.I. adottato con delibera del Consi-
glio Comunale n. 17 del 26.03.1999 e successive mo-
dificazioni e integrazioni.
2)Il Responsabile del Servio Tributi resta incaricato di trasmettere copia del presente atto agli Organi competenti.
Ai sensi dell’art. 134,comma 4, del T.U.E.L. N. 267/2000, dichiarare immediatamente eseguibile il presente deliberato.