Visto l’art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504;
Visto l’art. 6 del Decreto citato il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;
Vista la Legge 27/12/2006 n. 296
Ricordato che con delibera di G.M. n. 30 del 25.05.2006 è stato determinato di applicare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006 nella misura unica del cinque per mille;
Ricordato che con la legge del 28.12.2001 n. 448 (art.n. 27, comma 8) è stato stabilito che il termine per la deliberazione delle tariffe per i tributi locali coincide con la data ultima di approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto di confermare l’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2007 nella misura unica del cinque per mille in quanto idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario tra entrate e spese, nel rispetto del principio del rinnovo aggravio del contribuente;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 D.Lvo, 267/2000 da:
q Responsabile servizio finanziario, per la regolarità contabile e tecnica;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano
Presenti n. 13
Voti favorevoli n. 13
1) Di determinare, per le ragioni di cui in premessa e che quì si intendono trascritte, l’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2007 nella misura unica del cinque per mille;
2) Di determinare in €. 103.29 la detrazione annua per abitazione principale per il medesimo anno d’imposta 2007;
3) Di comunicare l’aliquota stabilita per l’anno 2007 al concessionario della riscossione;
4) Comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lvo 267/2000;