Gentile contribuente

con la presente, Le ricordiamo che il tributo ICI per l’anno 2008  dovrà essere versato nel seguente modo:

1.     tramite servizio postale sul conto corrente postale n.70914981 intestato a :

COMUNE DI MERCOGLIANO - SERVIZIO DI TESORERIA- ICI utilizzando i nuovi bollettini prestampati di conto corrente postale;

2.     tramite la delega di pagamento modello F24 che prevede la “Sezione Ici ed altri tributi locali” presso tutti gli sportelli postali, bancari indicando i seguenti codici:

·        Codice Comune: F141

·        I.C.I. Abitazione principale: 3901

·        I.C.I. Terreni: 3902

·        I.C.I. Aree fabbricabili: 3903

·        I.C.I. Altri fabbricati: 3904

·        I.C.I. Ulteriore detrazione: 3900

Al fine di un più corretto adempimento del pagamento dell’imposta dovuta si precisano, le  aliquote I.C.I.  approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 27/03/2008:

a) Aliquota ordinaria 6 per mille;

b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5,75 per mille;

c) Aliquota per le seconde case e relative pertinenze 6,50 per mille;

d) Aliquota per le seconde case e relative pertinenze dei non residenti e non

locate 7 per mille;

e) Aliquota del 6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non

venduti dall’impresa, per un periodo non superiore a tre anni, che hanno

per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e

l’alienazione di immobili;

f) Aliquota minima del 4 per mille per gli immobili utilizzati per uso

artigianale, commerciale e turistico ubicati nel centro storico e

precisamente:

• Via Acqua del Pero - Via Bottega - Via Castello - Vico Cavaliere -

• Via Concezione - Via dell’ Economo - Via Ferrante - Vico Forno –

• Via Girone - Via Mazzaratta – Via Mulino – Via Montagna – Via

Muro Nuovo

• Via Porta dei Santi – Via Roma – Via San Giovanni – Via San Pietro

• Via San Francesco – Via SS. Salvatore – Via Valente

Le rendite catastali urbane e i redditi dominicali risultanti dalle visure

catastali debbono essere aumentate rispettivamente del cinque e del

venticinque per cento.

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale i locali di deposito, le

autorimesse ed i posti macchina classificati o classificabili nella categorie

catastali C2, C6, C7, anche se distintamente iscritte in catasto purché

permanentemente asserviti all’abitazione principale stessa.

In relazione alla detrazione la novità introdotta dalla legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) art.1, comma 5 modificato l’art.8 del D.Lgs. n.504/1992 nuovi commi 2-bis e 2-ter, con tale disposizione viene prevista un “ulteriore” detrazione ICI per l’imposta dovuta sull’abitazione principale. Oltre quindi alla vecchia detrazione d’imposta pari a € 103,29 si detrarrà dall’ICI dovuta per il 2008 un importo pari all'1,33 per mille dell’imponibile ICI con un tetto massimo di € 200,00 su base annua, tale ulteriore detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La misura agevolativa inoltre potrà al più azzerare l’imposta dovuta ma non potrà mai tradursi in un credito d’imposta.

La maxi detrazione non può superare su base annua i € 303,29 (detrazione statale per abitazione principale max € 200,00 + detrazione comunale per abitazione principale max € 103,29).

Nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze che il regolamento comunale considera come tali ai fini Ici e che il Comune abbia assimilato nei regolamenti all’abitazione principale, mentre ha ritenuto che non possa essere estesa agli immobili concessi in uso gratuito a terzi.
Il calcolo proposto è senz'altro semplificato ma nulla impedisce – data l'equivalenza del risultato finale – che si possa procedere a conteggiare separatamente l'ulteriore detrazione sulla base imponibile dell'abitazione principale e della pertinenza.

L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1(immobili signorili),A8(ville) e A9(castelli).

Vale la pena sottolineare che non ci sono limiti di reddito che condizionano il beneficio. 

Per il 2008 non  è previsto alcun cambio per la data di versamento.

I soggetti passivi ICI devono effettuare il versamento dell’imposta

complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate delle

quali:

• la prima, entro il 16 giugno , pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni spettanti.

• la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 Dicembre, a saldo

dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento

dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da

corrispondere entro il 16 giugno 2008.

Non è superfluo rammentare che, qualora il contribuente si avvalga della modalità di pagamento tramite F24, per quanto riguarda l'Ici non sarà consentito il versamento nei 30 giorni successivi alla scadenza, 16 luglio- con la maggiorazione dello 0,40%

a titolo di interesse corrispettivo; ciò in quanto il predetto differimento è espressamente previsto solo per le imposte sui redditi (art. 17, comma 2, dpr n. 435/2001).

Tutti i contribuenti, hanno la facoltà in sede di versamento, di compensare il debito ICI 2008 con le eventuali eccedenze di imposta che dovessero risultare dal modello della dichiarazione dei redditi, modello Unico o modello 730/2008, relativi ai redditi 2007.

I contribuenti in possesso di partita Iva, che intendano effettuare il pagamento dell'Ici mediante il modello F24, dovranno necessariamente ricorrere a modalità di versamento telematiche (F24 on-line, home banking o intermediari abilitati).

I pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all’Euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Per quanto riguarda gli arrotondamenti, in caso di pagamento con bollettino di conto corrente postale l’arrotondamento deve essere riferito unicamente al totale (e non all’imposta dovuta per le singole fattispecie impositive: terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, e altri fabbricati).

Mentre in caso di pagamento con modello F24 l'arrotondamento all'euro deve essere riferito ad ogni ´rigo' cioè ad ogni singolo codice tributo, quindi  si potrebbero verificare differenze degli importi da pagare a secondo del modello di versamento utilizzato.

 Il Decreto del 3 aprile 2008, ha approvato il nuovo bollettino di conto corrente postale, da utilizzare per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili.

Pertanto, il contribuente è chiamato quest'anno a compilare un nuovo campo denominato «detrazione statale per abitazione principale», che va ad aggiungersi al campo preesistente denominato «detrazione comunale per abitazione principale».

 

 

Il Responsabile Area Finanze                                                 L’Assessore al Bilancio

Dr. Paolo Di Gaeta                                                                  Dr. Fabio Evangelista

 

                                                       Il Sindaco

Avv. Tommaso Saccardo

 

 

 

 

 

 

                     COMUNE MERCOGLIANO -UFFICIO TRIBUTI-

                      Indirizzo: C.SO GARIBALDI–SECONDO PIANO-

Telefono: 0825 689810

Fax: 0825 789311

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