EStratto Delibera di C.C. n. 2 del 31.03.2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l’art. 1 del D. Lgs. 504/1992 è stata istituita

l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1993;

- l’art. 6, co. 1, del suddetto decreto legislativo ha

disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’Ente da adottare annualmente e il co.2 consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del sette per mille;

- l’art. 1, co. 156, della legge finanziaria per il 2007,

ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al consiglio comunale;

Viste:

- la delibera di C.C. n. 10 del 29.03.2006, esecutiva, con

la quale è stato modificato il Regolamento comunale disciplinante l’Imposta comunale sugli immobili e sono state determinate le aliquote per l’anno 2006;

- la delibera di G.C., n. 46 del 19.04.2006, esecutiva, con

la quale, tra le altre cose, è stato deliberato di avvalersi, a partire dal 2006, della riscossione diretta ICI mediante appositi conti correnti postali e bancari;

- la circolare del Ministero delle Economie e delle Finanze

dipartimento delle politiche fiscali n.

1184/2007/DPF/UFF del 31.1.2007, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’art. 1, co. 175, della L. 296/2006;

Considerato che è intento dell’Amministrazione di confermare anche per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di c.c. n. 10/2006, il tutto come specificamente riportato nella tabella allegata; Considerato, altresì, che è intento dell’Amministrazione continuare ad avvalersi della riscossione diretta dell’ICI spontanea, in quanto tale procedura velocizza le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicura la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione a questo Ente dei dati di pagamento; Considerato, inoltre, di introdurre la modalità di pagamento dell’ICI tramite il modello F-24, giuste disposizioni del co. 55 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio

2006 n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248; Ritenuto di provvedere in merito; Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, ai sensi dell’art.

49, co. 1 del TUEL n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. Confermare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni

ICI approvate con delibera di C.C. n. 10/2006, come specificatamente riportato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Continuare ad avvalersi della riscossione diretta

dell’ICI spontanea, mediante appositi conti correnti postali e bancari nonché rendendo operativa la possibilità per il contribuente di avvalersi del modello

F-24 per liquidare l’ICI in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, versandola con le modalità del Capo III del D. Lgs. 241/1997.

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000.

 PROSPETTO ALIQUOTE ICI ANNO 2007

OGGETTO DELL’IMPOSTA Aliquota

Detrazione in € note

1 Abitazione principale e abitazione di residenti all’estero non locata 4 103,29

2 Pertinenze dell’abitazione principale e dell’abitazione di residenti all’estero non locata 4 Se trovano capienza rientrano nella detrazione di € 103,29

3 Abitazioni concesse in uso a titolo gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta per tutti i gradi di parentela, dagli stessi adibita ad abitazione principale 4 103,29 La condizione va denunciata entro il 16.12.2007 su apposito modello e documentata con copia contratto

4 abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale e relative pertinenze 4

5 Pertinenze delle abitazioni di cui al punto 3 4 Se trovano capienza rientrano nella detrazione di € 103,29

6 Abitazioni concesse in affitto 4

7 Abitazioni non locate 4

8 Abitazioni a desposizione 4

9 Altri immobili 4

10 Immobili inagibili 4 L’imposta si riduce del 50%

11 Immobili oggetto di ristrutturazione edilizia 4

12 Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo (abitazione non locate) 4 103,29

13 Aree edificabili 4

14 Terreni agricoli esenti

15 Negozi, Botteghe (cat.C1) Magazzino e depositi (C2) e Laboratori per arti e mestieri (C3) Autorimesse e garage (C6) utilizzati direttamente dai proprietari o locati, per l’esercizio di attività commerciali o artigianali 4

16 Abitazioni, non locate neanche in parte, di cui ai precedenti punti 1, 3, 6 e 13 e pertinenze relativamente a n.1 box auto e n.1 cantina o soffitta, con occupante unico che forma nucleo o convivenza familiare avente reddito non superiore ad € 7500,00 e che non sia possessore di quote o di interi immobili con valore imponibile ICI superiori a € 25822,84 4 103,29+154,94 Le condizioni devono essere certificate o autocertificate entro il 16 giugno 2007

N.B.:

1. Esenzione dal versamento per importi annui inferiori a euro 2,07.

2. la Legge Finanziaria per il 2007 ha soppresso il potere disciplinare riconosciuto ai Comuni di introdurre la comunicazione in luogo della dichiarazione ICI, pertanto la dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati, in tutti quei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis, del D. Lgs 463/1997, che disciplina la presentazione del modello unico informatico.