IL CONSIGLIO COMUNALE

...OMISSIS...

DELIBERA

 

1.      Di rettificare il vigente Regolamento disciplinante l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nel senso di non applicare a partire dall’anno 2006 la  detrazione di euro 103, 29 per le unità immobiliari concesse in fitto con regolare  contratto registrato ed utilizzate dal locatario come abitazione principale;

2.      Di stabilire, ai sensi dell’art. 59, co.1, del D. Lgs. n. 446/1997, il termine di decadenza entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento  per omesso, parziale o tardivo versamento  con la liquidazione  dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione;

 

3.      Di  stabilire, altresì,  per l’anno 2006 una  aliquota d’imposta unica per tutte le tipologie di immobili pari al 4 (quattro) per mille.

 

4.      Di stabilire, inoltre, che dall’imposta dovuta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tale detrazione non si applica per le unità immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzate dal locatario come abitazione principale.

 

 

 

5. Di riconoscere che la detrazione per abitazione principale è applicabile anche alle sue pertinenze, se eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale.

 

6. Di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per le pertinenze dell’abitazione principale, come individuate nell’art. 11 del regolamento I.C.I., è applicabile anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela.

7. Di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta di euro 154,94 , da aggiungersi alla detrazione di euro103,29 , già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (categoria C/6) ed una cantina o soffitta (categoria C/2), ai soggetti passivi del tributo che versino nella seguente condizione:

d) - abitazioni con unico occupante, componente il nucleo familiare, avente reddito annuo non superiore ad euro7500,00, intendendosi per nucleo familiare quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia.

Tale condizione deve essere documentata dai competenti organismi o autocertificata ai sensi di legge.

Nel caso di cui al precedente punto d), i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

1.      il possessore dell'appartamento oggetto della riduzione, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, non sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I., complessivamente superiore ad euro 25.822,84.

2.      che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta.

Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il mese di giugno 2006, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’ art.10, comma 4, del Regolamento I.C.I, attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresì:

  1. il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;
  2. la composizione del nucleo familiare convivente;
  3. l'ammontare del reddito imponibile annuo del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'imposta I.C.I., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi.

Tale dichiarazione varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno effettuare i versamenti alle normali condizioni di imposizione.

8.      Di inviare, per la pubblicazione, l’estratto della presente al  Dipartimento politiche Fiscali presso il Ministero delle Finanze di Roma.

9.      Di trasmettere, altresì, copia della presente delibera al Consorzio ANCI-CNC.