[PP1] COPIA

 

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

 

Codice ente              Protocollo n.

C976           

 


DELIBERAZIONE N. 6

in data: 02.04.2005

Soggetta invio capigruppo     ¨

Trasmessa al C.R.C. ¨

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2005           

 

             L’anno duemilacinque addi due del mese di aprile alle ore 10:15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

 

1 - FARESE RAFFAELE VITO

P

 

  8 - POMARICO GERARDO

P

 

2 - CAPPIELLO VITO

P

 

  9 - ZANCA  VINCENZO DONATO

P

 

3 - IMBRIANI FELICE

P

 

10 - CICCONE LUIGI

P

 

4 - GRASSO CATERINA

P

 

11 - MASINI ANTONINO COSTANTINO

P

 

5 - CICCONE GERARDO

P

 

12 - TURRI VINCENZO VITO

P

 

6 - DI ROMA   GIUSEPPINA

P

 

13 - TURRI MICHELE

P

 

7 - PETROZZINO VITO

P

 

 

 

 

           

                                                                       Totale presenti  13      

                                                                       Totale assenti     0

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. ROCCO ROSSI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il GEOM. RAFFAELE VITO FARESE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.


Delibera di C.C. n. 6 del 02.04.2005

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

 

IL RESPONSABILE DEL

 

SERVIZIO

 

F.to Veneziani Giuseppe Vito

 

 

__________________________

 

                                                                                 

 

 

 


Delibera di C.C. n. 6 del 02.04.2005

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 30/12/1992 n° 504, con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 6 del succitato decreto, che fa obbligo alle amministrazioni comunali di determinare ogni anno l’aliquota ICI, nella misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

 

Vista la propria delibera n° 38 in data 08 /11/2003 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di che trattasi;

 

Ritenuto opportuno di provvedere per l’anno 2005 alla determinazione dell’aliquota ICI;

 

Ritenuto, altresì, determinare il valore della detrazione ai fini dell’aliquota ICI per la prima casa;

 

Interviene il consigliere M.Turri:

“Vorrei sottoporre all’attenzione del C.C. (pur ritenendo di competenza specifica della G.C. la determinazione delle aliquote ICI) l’opportunità o meno di continuare a mantenere l’aliquota del 6 per mille per gli immobili non locati (seconde case), così come individuati nella delibera di C.C. n° 5 del 10/04/2004. Infatti l’aumento dal 4 al 6 per mille deciso lo scorso anno, sul quale anche il ns. gruppo concordò,  in quanto inserito in un pacchetto più complesso di agevolazioni , fu introdotto per spingere i proprietari di seconde case a locare detti immobili.

Constatato, a distanza di un anno, che non vi è stato praticamente alcun incremento delle locazioni in argomento (si possono contare sulle dita di una mano) appare dunque, oggi, privo di motivazioni per il ns. Ente, e inutilmente penalizzanti per i proprietari, continuare a mantenere l’aliquota attuale al 6 per mille, mentre sarebbe più coerente ed equo ricondurla al 4 per mille.

Il tutto anche in considerazione del fatto  che il ns. Comune non ha necessità di reperire, per finanziare sia la spesa corrente che quella per investimenti, ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle già disponibili.

Pertanto chiedo che venga messa ai voti la proposta di ricondurre dal 6 al 4 per mille l’aliquota ICI fissata per gli immobili non locati (seconde case), così come specificati nella delibera di C.C. n° 5 del 10/04/2004 al capo I punto 3).”

 

Il Consigliere Luigi Ciccone ribadisce il punto di vista già espresso lo scorso anno e fa presente che sarebbe più giusto prevedere un’unica aliquota al 4 per mille, in luogo della prevista aliquota del 6 per mille per i non residenti, seconde case ecc., perché appare come una penalizzazione inflitta agli stessi e, quindi, annuncia l’astensione del suo gruppo consiliare, tenuto conto altresì che la scelta ipotizzata dall’amministrazione di confermare delle aliquote deliberate per il 2004 non convince politicamente.

 

Interviene il consigliere Imbriani, il quale in un certo senso concorda con l’eccezione sollevata dal consigliere Ciccone Luigi, ma non con quanto affermato dal consigliere Turri Michele perché i frutti della scelta amministrativa fatta dovrebbero arrivare tra qualche mese.

 

Infine il Sindaco, a chiusura degli interventi, propone di rettificare l’aliquota dal 6 al 5 per mille.

 

Preso atto del parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario di questo Comune ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

 

Con voti n° 11 favorevoli e n° 2 astenuti (L.Ciccone e Masini)

 

D E L I B E R A

 

I. Di stabilire per l’anno 2005 la suddivisione delle diverse tipologie d’immobili in relazione alle aliquote d’imposta alle stesse applicabili, come appresso descritto:

1) aliquota ridotta da applicare:

a) Per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,0 (quattro) per mille;

b) Per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4,0 (quattro) per mille;

c) Per le unità immobiliari concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, che le utilizzano come abitazione principale: 4,0 (quattro) per mille;

 

2) Aliquota del 4,0 (quattro) per mille per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) C2 (Magazzini e locali di deposito) C3 (Laboratori per arti e mestieri), C6 (autorimesse e garage) utilizzati direttamente dai proprietari o locati con contratto registrato, per l’esercizio di attività commerciali o artigianali.

 

3) Aliquota ordinaria 5 (cinque) per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti.

 

II. I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la riduzione al momento delle prescritte rate di pagamento dell’imposta; nei casi di cui al numero 1), lettere b) e c), dovranno, pena l’esclusione dal diritto, far pervenire al Comune, entro il termine della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio,allegando copia del contratto di locazione registrato o del contratto di comodato gratuito;

 

III. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

-Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale si intendono parti integranti delle stesse agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione.

 

-Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

IV. Di riconoscere che la detrazione per abitazione principale è applicabile anche alle sue pertinenze, se eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale.

 

V. Di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per le pertinenze dell’abitazione principale, come individuate nell’art. 11 del regolamento I.C.I., è applicabile anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela.

VI. Di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta di euro 154,94 , da aggiungersi alla detrazione di euro103,29 , già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (categoria C/6) ed una cantina o soffitta (categoria C/2), ai soggetti passivi del tributo che versino nella seguente condizione:

d) - abitazioni con unico occupante, componente il nucleo familiare, avente reddito annuo non superiore ad euro7500,00, intendendosi per nucleo familiare quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia.

Tale condizione deve essere documentata dai competenti organismi o autocertificata ai sensi di legge.

Nel caso di cui al precedente punto d), i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

1.      il possessore dell'appartamento oggetto della riduzione, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, non sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I., complessivamente superiore ad euro 25.822,84.

2.      che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta.

Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il mese di giugno 2005, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’ art.10, comma 4, del Regolamento I.C.I, attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresì:

  1. il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;
  2. la composizione del nucleo familiare convivente;
  3. l'ammontare del reddito imponibile annuo del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'imposta I.C.I., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi.

Tale dichiarazione varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno effettuare i versamenti alle normali condizioni di imposizione.

 

-          Di inviare, per la pubblicazione, l’estratto della presente al  Dipartimento politiche Fiscali presso il Ministero delle Finanze di Roma;

 

-          Di trasmettere, altresì, copia della presente delibera al Consorzio ANCI-CNC.

 

Delibera di C.C. n. 6 del 02.04.2005

 

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to GEOM. RAFFAELE VITO FARESE

__________________________

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

F.to ROCCO ROSSI

 

__________________________

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

 

Addì, 04/04/2005                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROCCO ROSSI

_________________________

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal .............................. al ...............................

Atto non soggetto a controllo.

Addì, ....................                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

ROCCO ROSSI

________________________

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito:

¨ l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. .............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

¨ l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del ..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA.

¨ l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione in seduta ............... atti n. .............

 

Addì, 04/04/2005                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

ROCCO ROSSI

_______________________