Originale                                                                                                                                                                                                                                       

                

                                           

Comune   di  Chianche        Provincia di Avellino

 

Deliberazione della  Giunta Comunale

                       

 

 

“OMISSIS”

 

 

 

 

Codice Ente                                                                       DELIBERAZIONE N. 9 DEL 02.03.2005

Anno 2004

 

 

 

“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA

GIUNTA COMUNALE IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI E

 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2005”

 

Omissis

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Omissis

 

DELIBERA

 

 

“omissis”

 

1.      ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1.1  aliquota del sei per mille, salvo quanto previsto  al successivo punto 3.

2.      Immobili diversi dalla “abitazione principale” ivi comprese le aree fabbricabili

2.1Aliquota del 7 per mille;

3.      Aliquote ridotte

3.1  Aliquota ridotta del cinque 5 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come “abitazione principale” – art. 5,  comma 1. Lettera d)  del regolamento ICI;

Restano escluse dall’aliquota ridotta del cinque (5) per mille le pertinenze, cosi come definite dall’art. 817 del Codice Civile, per le quali l’aliquota viene fissata nella medesima misura stabilita per l’immobile oggetto dell’imposta;

3.2  Aliquota del  cinque (5) per mille per la abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa abitazione non risulti locata – art. 5, comma 1, lettera f,  del regolamento I.CI. . Restano escluse dall’aliquota  ridotta del  cinque (5)  per mille le pertinenze, cosi come definite dall’art. 187 del Codice Civile, per le quali l’aliquota viene fissata nella medesima misura stabilita per l’immobile oggetto dell’imposta;

4.      DETRAZIONE DI IMPOSTA

4.1  Per le abitazioni di cui alle lettere a),b),c), e), f) e g) dell’art. 5 del regolamento ICI  l’ammontare della detrazione è stabilito in € 103,29  (centotre/29) e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare. Se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso;

 

 “0MISSIS”