“omissis”
DELIBERA
1. Di confermare, per il corrente anno l’aliquota ICI in vigore per l’anno 2005 e di stabilire pertanto le seguenti norme per l’applicazione ICI in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006; (aliquota unica 4 per mille)
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza dell’ammontare di euro 103,29 (lire 200.000) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale dimora;
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ciechi civili ed altri invalidi rientranti nei criteri del punto 2 della delibera C.C. 17/2002) sono detratte fino alla concorrenza dell’ammontare di € 154,49 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora. La detrazione sarà applicata a favore dei civili e per tutti gli altri portatori di handicap con invalidità 100% con attestato di invalidità civile e con redditi imponibile ai fini Irpef, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 8779,77, più € 877,98 per ogni persona a carico.
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