Su breve relazione del Sindaco presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE con l’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili - I. C. I.-   a decorrere dall’anno 1993;

CHE  l’art. 6 del succitato decreto legislativo come da ultimo modificato dal comma 156 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assegna al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote I.C.I.  in misura non inferiore al quattro per mille e non superiore al sette per mille;

CHE il suddetto articolo prevede inoltre che l’aliquota può essere diversificata con riferimento ai casi  di:

- immobili diversi dalle abitazioni;

- immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

- alloggi non locati;

- può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

CHE il comma 169 dellart. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che:

- le deliberazioni relative a tariffe e ad aliquote relative a tributi comunali devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;

- le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè prima del termine fissato per l’approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile  2010;

ATTESO

CHE l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126:

- al comma 1 ha stabilito, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dell’Ici sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

- al comma 2 ha precisato che “ Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si intende quella  considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modidificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992”.

- al comma 3 dispone che “ L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art.6, comma 3 bis, e dall’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992”;

RICHIAMATO

- l’art. 1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, in base al quale “….. è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi assimilati attribuiti con legge dello Stato”;

- l’art. 77 bis, comma 30 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale “Resta confermata per il triennio 2009/2011,…la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, …, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

RICHIAMATA  la deliberazione del C.C. n.5 dell’11.05.2009 esecutiva a norma di legge, con la quale venivano fissate per l’anno 2009  le aliquote ICI  nelle seguenti misure:

-         aliquota ordinaria…………………………………………..…………………...6.5 per mille;

-         aliquota abitazione principale limitatamente alle cat.A/1, A/8 e A/9…………..5.0 per mille;

-         detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale:…………..       113,62;

RICHIAMATA la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.4.2007, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili;

RITENUTO, per tutto quanto sopra indicato e motivato, dover confermare per l’anno 2010 le aliquote e le detrazioni approvate con la deliberazione di C.C. n. 5 del 11.05.2009 sopra richiamata, fatto salvo quanto disposto, relativamente alla prima casa dalle disposizioni normative prima citate;

RICHIAMATA la circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, (G.U. n. 123 del 29.05.2003) con la quale sono state stabilite tra l’altro le modalità di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI;

RICHIAMATO il D. L.vo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il D. L.vo 18.8.2000, n. 267 con particolare riferimento all’art. 42, comma 2 lett. f).;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. La premessa, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di confermare, per l’anno 2010, le aliquote e la detrazioni approvate per l’anno 2009, come in appresso indicato:

a) Aliquota ordinaria……. …………………………………………                     6,5 per mille;

b) Abitazione principale limitatamente alle cat. A/1, A/8 e A/9                 5,0 per mille;

c) Detrazione  per l’ unità  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale….        € 113,62.

3.Dare atto :

- Che le case adibite ad abitazione principale diverse dalla categoria catastale A1, A8 e A9, sono esenti dal versamento dell’Ici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 127;

- Che ai sensi dell’art..7 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 13.04.2007, in premessa richiamata,  le unità immobiliari concesse in uso gratuito, da persone fisiche, al coniuge ed ai parenti in linea retta entro il 1° grado, rilevabile dalle risultanze anagrafiche o da autocertificazione resa ai sensi di legge ed a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, sono considerate come tali e pertanto godono delle stesse agevolazioni.

- Che si intendono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, l’agevolazione è estesa soltanto a due di esse.

4. Dare atto altresì:

- Che le aliquote, come sopra determinate, hanno effetto in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in premessa richiamata, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

- Che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 172, comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 267/2000, allegato al bilancio di previsione 2010;

5. Dare atto infine che le somme derivanti dalla predetta imposta saranno introitate al capitolo 1002 “Imposta Comunale sugli Immobili” Categoria 1 Risorsa 1050 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010;

6. Disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze- Dipartimento per le Politiche Fiscali, con le modalità fissate dalla circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003 in premessa richiamata.

 

SUCCESSIVAMENTE

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con voti favorevoli unanimi;

DICHIARA

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

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