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Delibera della Giunta Comunale n° 156 del 17/05/2005
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) |
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il Decreto Legislativo 504/92, che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili a partire dal 01.01.93, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa;
Visto il comma 8 dell'art. 27 della Legge 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell'art. 53 con il seguente testo: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
Visto l'art. 1 del Decreto Legge del 31 marzo 2005 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° Aprile 2005 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31 maggio 2005;
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 166 del 14/12/2004 ad oggetto agevolazioni tributarie ex Legge 431/98 - determinazioni aliquote;
Vista la lettera f) dell'art. 42 del Decreto legislativo n° 267/2000 in base al quale compete alla Giunta municipale determinare le aliquote dei tributi comunali;
Ravvisata la necessità di procedere a configurare la struttura delle aliquote ICI 2005, in modo tale da garantire, da un lato, l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari ai fini della salvaguardia degli equilibri correnti di bilancio e, dall'altro, iniziative tese a favorire, tramite l'innalzamento della detrazione per le abitazioni principali possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-finanziario;
Richiamate le disposizioni della Legge 23/12/1996 n° 662 ad oggetto "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegata alla legge Finanziaria 1997, che, modificando in modo sostanziale parte della normativa relativa all'I. C. I., consentono, in particolare, di determinare discrezionalmente differenziate aliquote, comprese tra il 4 ‰ il 7 ‰ ;
Richiamato il comma 3 dell'art. 8 Legge n° 504/92 per cui con deliberazione di fissazione delle aliquote l'importo di € 103,29 previsto quale detrazione per l'abitazione principale, può essere elevato fino ad € 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che ai sensi dell'art. 3 Legge n° 122/97 la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a categorie di soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi e per effetto dell'art. 49 del Decreto legislativo n° 267/00;
A voti unanimi
DELIBERA
Per quanto in premessa di fissare, per l'anno 2005, le aliquote ICI e la detrazione di imposta per la prima abitazione nella misura seguente:
1.
abitazione principale e pertinenza
7 ‰
2.
altri fabbricati ("seconda casa", aree fabbricabili, etc)
7 ‰
3.
fabbricati ad uso abitativo non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni 9 ‰ 4.
fabbricati di proprietà di soggetti che svolgono attività di costruzione e vendita
7 ‰
5.
fabbricati ad uso abitativo dati in comodato, a parenti ed affini, entro il 1° grado, nei quali abbiano stabilito la residenza anagrafica da almeno un anno documentabile con utenze domestiche e utenza Ta.R.S.U. 7 ‰ 6.
abitazione posseduta da non residenti ed adibite ad uso abitativo saltuario documentabile con utenze domestiche e utenza Ta.R.S.U. 7 ‰ 7.
abitazioni accatastate come civili abitazioni e concesse in locazioni ad uso abitazione principale con contratto concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 6 ‰ 8.
Di confermare l'importo della detrazione per l'abitazione principale e relativa pertinenza in € 103,29; 9.
Di fissare per l'anno 2005 il diritto ad una maggiore detrazione di € 160,00 - anziché 103,29 - per le abitazioni principali possedute da soggetti in situazione di disagio economico sociale, purché sussistono congiuntamente le seguenti condizioni (a + b):
- che i soggetti passivi I.C.I. siano
- Lavoratori dipendenti per almeno sei mesi nell'anno 2004;
- pensionati che abbiano compiuto 65 anni di età al 01 gennaio 2005;
- portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge n° 104/92 di grado superiore ai 2/3 oppure invalidi civili al 100 %, attestati dalla competente Commissione ASL;
- disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno 6 mesi nell'anno 2004;
- che il reddito dichiarato ai fini IRPEF, del nucleo familiare dei suddetti soggetti, nell'anno 2004, non superi i limiti indicati riportati nella tabella:
COMPONENTI
DEL NUCLEO FAMILIAREREDDITO COMPLESSIVO IRPEF
Somma dei Righi RN1 UNICO 2005 o, qualora non presentati, punti 1- parte B) dei CUD 2005 , di tutti i componenti il nucleo familiare, con l'aggiunta di redditi esenti, di redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta e redditi a tassazione separataTali limiti sono incrementati di € 1.000,00 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico, così come indicati nelle istruzioni di UNICO 2005. 1 persona € 12.000,00
2 persone € 16.000,00
Sono esclusi dalla applicazione della maggiore detrazione di € 160,00 prevista al punto 9)
I proprietari o i titolari di altri diritti reali, di cui ai punti a e b, qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti diritti reali su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale o all'estero, con esclusione dal predetto calcolo delle pertinenze dell'abitazione principale, che rientrino nelle categorie catastali C2, C6, C7;
Tutte le unità immobiliari classificate o classificabili in catasto come A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Per usufruire dell'aliquota agevolata del 6‰, di cui al punto 7, i soggetti passivi di imposta devono presentare al Servizio Tributi, specifica richiesta, allegandovi contratto di locazione concordato registrato ed un certificato anagrafico del conduttore, entro e non oltre il 20 dicembre 2005
Per poter usufruire della maggiore detrazione di € 160,00, i soggettivi passivi di cui al punto 9), è necessario che presentino al Servizio Tributi, entro e non oltre il termine del 20 dicembre 2005, l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 della situazione anagrafica o personale o lavorativa congiunta a quella reddituale.
Qualora tale documentazione non venga presentata nel termine perentorio previsto, si decade automaticamente dal beneficio della aliquota agevolata.
Si decade automaticamente dal suddetto beneficio anche nel caso in cui, dal controllo della documentazione presentata o in base ai dati comunque raccolti dall'ufficio, si rileva la mancanza dei requisiti richiesti.
In tal caso si applicano le sanzioni per omesso o ritardato pagamento pari al 30 % dell'importo dovuto, oltre gli interessi d 2,75 % annuo.
L'Ente attiverà con gli organi competenti il controllo a campione delle autocertificazioni presentate, con denuncia penale in caso di riscontrata falsità.
Notificare la presente al Responsabile Servizio Tributi, per gli adempimenti di competenza , non ché provvedere ad allegare la presente alla documentazione relativa al Bilancio di previsione 2005.
Dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile
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