1. di approvare l’allegata proposta, dando atto che le premesse ed i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
2. di rendere con separata votazione palese, dall’esito unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.
COMUNE DI LAUROVI SETTORE |
N. |
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del |
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Giunta Comunale
Oggetto: |
Imposta Comunale sugli Immobili, approvazione aliquote anno d'imposta 2005. |
IL SINDACO
Richiamato |
l'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, con cui è stata conferita Delega al Governo per il riordino delle finanze degli Enti Territoriali; |
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il D. Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504, emanato in esecuzione della predetta Delega, che istituisce, all’art. 1, l’Imposta Comunale sugli Immobili; |
Visto |
il Regolamento disciplinante l’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Lauro, approvato con Delibera di C.C. del 26 settembre 2003, n. 38, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni; |
Considerato |
che l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Finanziaria 2002, in sostituzione del comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; |
Visto |
il Decreto Legge del 30 dicembre 2004, n. 314, pubblicato nella G. U. n. 306 del 31 dicembre 2004, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni per l’anno 2005 al 28 febbraio 2005; |
Considerato |
che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali e di quelli prefissati per Statuto; |
Ravvisata |
la necessità, nell’ambito della complessiva manovra di bilancio per l’anno 2005 e dell’autonomia fiscale e finanziaria riservata all’Ente dalla vigente normativa, di confermare per il corrente anno le aliquote già fissate per il precedente; |
Visto |
l'art. 6, comma 2, del succitato D. Lgs. 504/1992, il quale stabilisce che l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento a casi di immobili diversi dall’abitazione o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; |
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la Delibera di G.C. del 12 gennaio 2004, n. 4, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote ICI per l’anno impositivo 2004; |
Dato atto |
che la Giunta Comunale è competente in materia di deliberazioni tariffarie ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f) e 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000; |
Vista |
la Circolare n. 3 del 16 aprile 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamando l'articolo 1, comma 1, letter3; u) del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, che ha soppresso il comma 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevedeva la pubblicazione "per estratto" nella Gazzetta Ufficiale delle Deliberazioni concernenti l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adottata dai comuni annualmente, si dispone che, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, i Comuni trasmettono direttamente al Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio del Federalismo Fiscale l'estratto della Delibera di approvazione delle Aliquote ICI per la pubblicazione; |
Visto |
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smei; |
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lo Statuto Comunale; |
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il Regolamento Generale delle Entrate Comunali; |
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il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; |
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il Regolamento Comunale di Contabilità. |