Considerato che il Comune di Aiello del Sabato dall�anno 2008 non � pi� considerato Comune Montano;
RITENUTO di dover modulare per l�anno 2009 le aliquote ICI nella seguente misura:
-) Aliquota abitazione principale: aliquota del 5,00 per mille;
-) Aliquota per tutti gli altri tipi di immobili: aliquota del 7,00 per mille;
( compresi i terreni agricoli)
-) Detrazione per abitazione principale: � 103.29
VISTO i pareri resi dall�Ufficio a norma dell�art. 49 del D.L.vo 267/2000 ed inseriti nella presente deliberazione;
AVUTO, altres�, l�assistenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell�art. 97, comma 4, del D.L.vo 267/2000;
con votazione unanime espressa per alzata di mano,
Di determinare l�aliquota dell�Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D.L.vo n. 504 del 30.12.1992, per l�anno 2009, nelle seguenti misure:
-) Aliquota abitazione principale: 5,00 per mille;
-) Aliquota per tutti i tipi di immobili: 7,00 per mille;
( Compresi i terreni agricoli)
-) di considerare abitazioni principale:
a) Sono considerate abitazioni principali quelle considerate tali ai sensi del D.L.gs. 504/92 , quelle concesse in uso gratuito a parenti di 1� grado discendenti e ascendenti in linea retta - ESENZIONE;
b) Le pertinenze accluse all�unit� immobiliare 1^ casa, ricadenti sulla stessa particella catastale e classificate C02 e C06, con numero max di due unit� per singola abitazione- ESENZIONE -
c) quelle possedute a titolo di propriet� o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - ESENZIONE
d) quelle possedute e/o utilizzate da disabili all�attivit� lavorativa, non per sopraggiunti l�imiti di et�, ovvero impossibilitati da palese inidoneit� (100%) psico/fisica, riconosciuti dalla normativa della Legge 104/92, -MAGGIORE DETRAZIONE;
e) per i cittadini residenti all�estero, con abitazione non locata, si applica l�aliquota abitazione 1^ casa e godono della detrazione di cui all�art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/92;
f) non rientrano nell�esclusione gli immobili classificati in Catasto con le seguenti categorie: C01; C03; D; A01; A08; A09;
-) Detrazione per l�abitazione principale: � 103,29
-) Detrazione per l�abitazione di cui al punto c) : � 130,00 ;
-) Per le aree edificabili vengono stabiliti i seguenti valori di riferimento ai fini ICI:
ovvero, area classificata sullo strumento urbanistico vigente : B = �/mq. 100,00 /mq ;
C = �/ mq. 80,00/mq ;
A = �/mq. 60,00/mq ;