Considerato che il Comune di Aiello del Sabato dall’anno 2008 non è più considerato Comune Montano;
RITENUTO di dover modulare per l’anno 2009 le aliquote ICI nella seguente misura:
-) Aliquota abitazione principale: aliquota del 5,00 per mille;
-) Aliquota per tutti gli altri tipi di immobili: aliquota del 7,00 per mille;
( compresi i terreni agricoli)
-) Detrazione per abitazione principale: € 103.29
VISTO i pareri resi dall’Ufficio a norma dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 ed inseriti nella presente deliberazione;
AVUTO, altresì, l’assistenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.L.vo 267/2000;
con votazione unanime espressa per alzata di mano,
Di determinare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D.L.vo n. 504 del 30.12.1992, per l’anno 2009, nelle seguenti misure:
-) Aliquota abitazione principale: 5,00 per mille;
-) Aliquota per tutti i tipi di immobili: 7,00 per mille;
( Compresi i terreni agricoli)
-) di considerare abitazioni principale:
a) Sono considerate abitazioni principali quelle considerate tali ai sensi del D.L.gs. 504/92 , quelle concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado discendenti e ascendenti in linea retta - ESENZIONE;
b) Le pertinenze accluse all’unità immobiliare 1^ casa, ricadenti sulla stessa particella catastale e classificate C02 e C06, con numero max di due unità per singola abitazione- ESENZIONE -
c) quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - ESENZIONE
d) quelle possedute e/o utilizzate da disabili all’attività lavorativa, non per sopraggiunti l’imiti di età, ovvero impossibilitati da palese inidoneità (100%) psico/fisica, riconosciuti dalla normativa della Legge 104/92, -MAGGIORE DETRAZIONE;
e) per i cittadini residenti all’estero, con abitazione non locata, si applica l’aliquota abitazione 1^ casa e godono della detrazione di cui all’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/92;
f) non rientrano nell’esclusione gli immobili classificati in Catasto con le seguenti categorie: C01; C03; D; A01; A08; A09;
-) Detrazione per l’abitazione principale: € 103,29
-) Detrazione per l’abitazione di cui al punto c) : € 130,00 ;