LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 504/92 ha istituito l’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) dovuta a norma del successivo art. 3, comma 1 dai possessori a titolo di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli al Comune nel cui territorio insistono gli immobili suddetti ( art. 4, comma 1, modificato dall’art. 58, comma 1/a del D.L.vo n. 446/97);
PRECISATO che i terreni, ad esclusione delle aree edificabili, ricadenti nel territorio di Aiello del Sabato, comune facente parte della Comunità Montana Serinese –Solofrana, sono esentati dall’ I.C.I.;
VISTO l’art. 6, comma 1 dello stesso Decreto Legislativo n. 504 e successive modificazioni, il quale dispone che l’aliquota in base alla quale commisurare il tributo è stabilita dal Comune con deliberazione adottata entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;
VISTO altresì il comma 2 dell’art. 6 del D.L.vo 504/92 modificato dall’art. 3, comma 53 della Legge 662/96 secondo cui la misura percentuale dell’aliquota ordinaria deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero non superiore al 9 per mille per gli alloggi non locati;
VALUTATO di andare incontro alle esigenze, manifestate da contribuenti che hanno concesso abitazioni proprie in locazione gratuita a loro congiunti;
VALUTATO, altresì, di venire incontro alle condizioni economiche dei contribuenti più sfortunati, in quanto non abili all’attività lavorativa;
CONSIDERATO di modulare le aliquote per riequilibrare il minore gettito derivante dall’agevolazione di cui sopra;
TENUTO CONTO che la base imponibile rappresentata dal valore degli immobili ( art. 5, comma 1 del D.L.vo 504/92) è stata integrata dall’art. 3, comma 48 della Legge 662/96 che dispone che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% (cinque per cento) ai fini dell’applicazione dell’imposta ICI;
VISTO il successivo art. 8 del citato Decreto modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge 66/96 che eleva da £. 180.000 a £. 200.000 delle vecchie lire, la detrazione minima per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, corrispondente con l’introduzione della moneta unica Europea ad € 103,29;
VISTO l’art. 59, comma 1, lettera e) del D.L.vo 446/97 che consente ai comuni ulteriori agevolazioni per gli alloggi adibiti ad abitazione principale;
VISTO l’art. 8, comma 3, del D.L.vo 504/92 che prevede la possibilità, previo accertamento della salvaguardia degli equilibri di bilancio, a decorrere dall’anno d’imposta 1997, di elevare l’importo della detrazione fino a € 258,23;
CONSIDERATO che la facoltà di cui sopra può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti che si trovano in una particolare situazione di disagio economico –sociale ;
VISTO l’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662;
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI nella seguente misura:
-) Aliquota abitazione principale: aliquota del 5,50 per mille;
-) Aliquota per tutti gli altri tipi di immobili: aliquota del 6,50 per mille;
-) Detrazione per abitazione principale: € 103.29;
VISTO i parei resi dall’Ufficio a norma dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 ed inseriti nella presente deliberazione;
AVUTO, altresì, l’assistenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale ai sensi del’art. 97, comma 4, del D.L.vo 267/2000;
con voto unanime espresso per alzata di mano,
Di determinare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D.L.vo n. 504 del 30.12.1992, per l’anno 2005, nelle seguenti misure:
-) Aliquota abitazione principale: 5,50 per mille;
-) Aliquota per tutti i tipi di immobili: 6,50 per mille;
-) di considerare abitazioni principale:
a) quelle concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado discendenti e ascendenti in linea retta, con conseguente applicazione dell’aliquota del 5,50 per mille, esclusa la detrazione fissata al punto successivo;
b) quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) quelle possedute e/o utilizzate da disabili all’attività lavorativa, non per sopraggiunti l’imiti di età, ovvero impossibilitati da palese inidoneità (100%) psico /fisica, riconosciuti dalla normativa della Legge 104/92;
-) Detrazione per l’abitazione principale: € 103,29;
-) Detrazione per l’abitazione di cui al punto c) : € 130,00;
Successivamente la Giunta Comunale sempre con voto unanime espresso per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, ultimo comma del D.L.vo n. 267 del 18.08.2002.