SCADENZE:

• IL 16 GIUGNO 2008 scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’imposta comunale sugli immobili. L’acconto è pari alla metà dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
• DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2008 si dovrà versare la rata di saldo e si calcola applicando le aliquote e le detrazioni per l’anno in corso da cui va sottratto quanto versato in acconto. E’ possibile versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un’unica soluzione a saldo, con la maggiorazione degli interessi legali nella misura del 3% annuo.

DEVONO PAGARE L’I.C.I.:
• I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
• I locatari finanziari in caso di mleasing;
• I concessionari di aree demaniali.

Ai sensi del DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008 , n. 93 a decorrere dal 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

SCADENZE:

• IL 16 GIUGNO 2008 scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’imposta comunale sugli immobili. L’acconto è pari alla metà dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
• DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2008 si dovrà versare la rata di saldo e si calcola applicando le aliquote e le detrazioni per l’anno in corso da cui va sottratto quanto versato in acconto. E’ possibile versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un’unica soluzione a saldo, con la maggiorazione degli interessi legali nella misura del 3% annuo.

DEVONO PAGARE L’I.C.I.:
• I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
• I locatari finanziari in caso di mleasing;
• I concessionari di aree demaniali.

Ai sensi del DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008 , n. 93 a decorrere dal 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008 LEGGE 24/10/1996, N. 556 – L. 23/12/1996, N. 662

N. ORDINE ALIQUOTA RIFERITA A
1 5 ‰ Ordinaria
2 5 ‰ Abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9
4 7 ‰ Abitazioni diverse da quella principale
5 5 ‰ Abitazioni utilizzate dal figlio o dal genitore del proprietario come abitazione principale (per questo caso non spetta la detrazione)
6 5 ‰ Enti senza scopo di lucro

COME PAGARE.
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato mediante:

  1. Modello F24;
  2. Versamento sul conto corrente postale n. 72515661 intestato: “Comune di Castel Baronia – Servizio I.C.I.

Chi versa l’imposta dopo il 16 giugno 2008 dovrà pagare una sanzione pari al 3,75% dell’imposta per il ritardo fino a 30 giorni e pari al 6% dell’imposta per il ritardo fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2008.
A questo proposito vedi l’art. 13, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/2007. Inoltre dovranno essere pagati gli interessi moratori per i giorni di ritardo nella misura del 2,5% annuo fino al 31/12/2008 e del 3% annuo dal 1° gennaio 2009.