Il Comune di Bellizzi non ha adottato alcuna delibera, in materia di ICI, per l’anno 2008, pertanto si intendono confermate le aliquote fissate con la delibera n. 3 del 12/02/2007
Comune di BELLIZZI
Provincia di Salerno
ESTRATTO - VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.3 DEL dodici febbraio duemilasette
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O G G E T T O : Determinazione aliquote ICI anno 2007 - Provvedimenti.
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- omissis -
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
D E L I B E R A
1) DI FISSARE per l’anno 2007, per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote :
di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 6,5‰ (sei virgola cinque per mille) l'aliquota
ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base
imponibile di cui all'art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504;
di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille)
l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n.
proprietà indivisa, residenti nel comune di Bellizzi, per l'unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille)
l'aliquota I.C.I. da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo
grado, e da questi utilizzata come abitazione principale. Non compete la detrazione prevista
per l’abitazione principale;
di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 7‰ (sette per mille) l'aliquota I.C.I. gravante
sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l’intero anno, sulla base imponibile
di cui all’art. 5 del D. L.vo 30.12.1992 n. 504;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non
locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprietà indivisa, quelle regolarmente
assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri
con la condizione che sia l’unica abitazione posseduta non locata, col conseguente
trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;
di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.)
ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto
reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente
ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l’agevolazione
della detrazione si concretizza nella detrazione dell’imposta dovuta per la pertinenza la parte
dell’importo della detrazione che non ha trovata capienza in sede di tassazione per
l’abitazione principale;
2) DI STABILIRE nella misura di €. 132,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.