Il Comune di Bellizzi non ha adottato alcuna delibera, in materia di ICI, per l’anno 2008, pertanto si intendono confermate le aliquote fissate con la delibera n. 3 del 12/02/2007

 

Comune di BELLIZZI

Provincia di Salerno

ESTRATTO - VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3 DEL dodici febbraio duemilasette

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O G G E T T O : Determinazione aliquote ICI anno 2007 - Provvedimenti.

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- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis…

D E L I B E R A

1) DI FISSARE per l’anno 2007, per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili

(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote :

􀂃 di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 6,5‰ (sei virgola cinque per mille) l'aliquota

ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base

imponibile di cui all'art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504;

􀂃 di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille)

l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n.

504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a

proprietà indivisa, residenti nel comune di Bellizzi, per l'unità immobiliare direttamente

adibita ad abitazione principale;

􀂃 di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille)

l'aliquota I.C.I. da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo

grado, e da questi utilizzata come abitazione principale. Non compete la detrazione prevista

per l’abitazione principale;

􀂃 di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 7‰ (sette per mille) l'aliquota I.C.I. gravante

sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l’intero anno, sulla base imponibile

di cui all’art. 5 del D. L.vo 30.12.1992 n. 504;

􀂃 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta

a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non

locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprietà indivisa, quelle regolarmente

assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri

con la condizione che sia l’unica abitazione posseduta non locata, col conseguente

trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;

􀂃 di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.)

ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto

reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente

ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l’agevolazione

della detrazione si concretizza nella detrazione dell’imposta dovuta per la pertinenza la parte

dell’importo della detrazione che non ha trovata capienza in sede di tassazione per

l’abitazione principale;

2) DI STABILIRE nella misura di €. 132,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo.