Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 01/12/2008.

 

 

Oggetto:  Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote I.C.I. anno 2009.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

. . . . .  omississ . . . . .

 

 

D E L I B E R A

 

1)      La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2)   Di confermare per l’anno 2009 agli effetti dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) l’aliquota ridotta del 6 per mille per l’abitazione principale con relative pertinenze, ai fini dei criteri e delle modalità di rimborso ai Comuni della minore imposta ICI, ai sensi del Decreto Ministero Interno 23/08/2008;

 

3)   Di confermare per l’anno 2009  agli effetti dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) l’aliquota ordinaria del 7 per mille per le altre case, altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

 

4)   Di escludere l’applicazione dell’I.C.I. per l’abitazione principale con relative pertinenze, ai sensi del D.L. n. 93/2008 e della Risoluzione Ministeriale n. 12/DF/2008;

 

5)      Di considerare come abitazione principale, le fattispecie previste dall'art. 21 del Regolamento Comunale I.C.I., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 31/03/1999;

 

6)      Di confermare la detrazione annua per l'abitazione principale nella misura di € 103,29 (centotre/29),  come stabilito dal Regolamento e dalla normativa vigente, ai fini dei criteri e delle modalità di rimborso ai Comuni della minore imposta ICI, ai sensi del Decreto Ministero Interno 23/08/2008;

 

7)    Di confermare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, Legge n. 537/1993, per l’abitazione principale (prima casa) a famiglie con persone diversamente abili ed a quelle il cui unico reddito familiare derivi da pensione sociale, una detrazione annua pari di € 154,94 (centocinquantaquattro/94), ai fini dei criteri e delle modalità di rimborso ai Comuni della minore imposta ICI, ai sensi del Decreto Ministero Interno 23/08/2008;

 

8)      Di confermare la riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati così come disciplinato dall'art. 19 del suddetto Regolamento Comunale ICI;

   

9)    Di esentare dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, gli edifici e le strutture fisse destinate alle attività di oratori, quali, ai sensi dell’art. 2 Legge n. 206/2003, pertinenze degli edifici di culto, già esclusi per legge dal pagamento dell’imposta;

 

10)  Di dare atto che il minore gettito derivante dall’applicazione della Legge 1° agosto 2003, n. 206, sarà rimborsato al Comune dallo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno;

 

11)  Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, di osservare la previsione normativa disciplinata dal Regolamento Comunale I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 21 del 31/03/1999 e dalla normativa vigente;

 

12)   Di dare atto che il Dott. Giancarlo Troiano è il Funzionario Responsabile designato ai sensi dell’art.11, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992, per cui lo stesso, anche nella qualità di Responsabile dell’Area Programmazione Economica, Entrate Tributarie e Patrimoniali è responsabile degli adempimenti e provvedimenti relativi alla corretta applicazione e gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, dando, altresì, atto che in tali compiti viene affiancato dalla Società Gamma Tributi S.r.l. di Battipaglia (Sa), all’uopo incaricata con deliberazione di G.C. n. 382 del 10.10.2003;

 

13)   Di notificare copia della presente deliberazione alla Società Gamma Tributi S.r.l. per la corretta esecuzione delle prestazioni di cui all’incarico conferito con deliberazione di G.C. n. 382 del 10.10.2003;

 

14)  Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;

 

15)  Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4., del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.UE.L.