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COMUNE DI LAVIANO             

Provincia di Salerno

 

 

 

 

Prot. 2847 del 03/04/2007

 

 

 

 

Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale

 

N° 10 del 22 marzo 2007

 

 

Oggetto: I.C.I. per l’anno 2007: provvedimenti

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A DECORRERE DAL 03/04/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al titolo I, disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. );

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 24.03.2001;

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 169 della legge 296/06 (finanziaria 2007)  ha disposto che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai  tributi   è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

VISTO che con Decreto Ministero dell’Interno 30 novembre 2006  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2007;

 

VISTO che l’art. 54 del citato Decreto 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

 

VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità di mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi,a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;

 

CONSIDERATO che l’art. 58, comma 3, della legge 446/1997 contempla la possibilità di stabilire con delibera, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, una detrazione  di importo superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’immobile  destinato ad abitazione principale da parte del soggetto passivo;

 

 RITENUTO,  di doversi avvalere, per l’anno 2007, delle predette disposizioni che di fatto esentano dal pagamento dell’ICI gli immobili destinati ad abitazione principale dei contribuenti;

 

RITENUTO, altresì,  di confermare, l’aliquota relativa all’abitazione principale nella misura del 4 per mille e  le aliquote relative agli altri immobili,  stabilendo per l’anno 2007 l’aliquota del  4 per mille  per gli immobili locati purchè il contratto sia registrato ad un soggetto che adibisce l’immobile ad abitazione principale e di fissare l’aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad attività commerciali, l’aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili e l’aliquota del 6 per mille per tutte le altre fattispecie immobiliari non contemplate in precedenza; 

 

RITENUTO, altresì, per quanto sopra precisato, di fissare la a detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze  in misura pari all’imposta dovuta;

 

CONSIDERATO  che, a decorrere dall’esercizio 2007, l’art. 1, comma 156, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) prevede che sia il Consiglio Comunale l’organo competente alla deliberazione delle aliquote ICI e non più la Giunta Comunale;

 

RILEVATO che con atto giuntale n. 34 del 26/02/2007 sono state proposte al Consiglio Comunale le aliquote e la detrazione di cui alla narrativa che precede;

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario ex  art. 49 del D.lgs. n.267/2000;

 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, resi ed accertati nei modi e forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui integralmente riportata e trascritta;

 

 - approvare  per l’anno 2007 le seguenti aliquote ICI:

a)      esenzione dal pagamento dell’ICI per gli immobili destinati ad abitazione principale dei contribuenti;

b)      aliquota del  4 per mille  gli immobili locati purchè il contratto sia registrato ad un soggetto che adibisce l’immobile ad abitazione principale;

c)      aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad attività commerciali;

d)      aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili;

e)      aliquota del 6 per mille per tutte le altre fattispecie immobiliari non contemplate in precedenza; 

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento ICI, ai fini della applicazione dell’aliquota di imposta ridotta ed anche della detrazione di cui all’art. 8, comma 3 del D.lgs. 504/1992 sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado;

 

- di fissare  la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze in  misura pari all’imposta dovuta;

 

- di stimare in base alle proiezioni elaborate dal responsabile del servizio finanziario, sulla scorta delle entrate accertate prudenzialmente nell’anno precedente e tenendo conto della riduzione di gettito per l’esenzione delle abitazioni principali e relative pertinenze , il gettito complessivo in €.  60.000,00, da iscriversi nel bilancio di previsione dell’anno 2007;

 

- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito telematico del Ministero dell’ Economia e delle Finanze;

 

- di disporre che l’ufficio tributi del comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e della detrazione deliberate;