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COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno
Prot. 2847 del 03/04/2007
Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale
N° 10 del 22 marzo 2007
Oggetto: I.C.I. per l’anno 2007: provvedimenti
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A DECORRERE DAL 03/04/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al titolo I, disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. );
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 24.03.2001;
RILEVATO che l’art. 1, comma 169 della legge 296/06 (finanziaria 2007) ha disposto che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO che con Decreto Ministero dell’Interno 30 novembre 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2007;
VISTO che l’art. 54 del citato Decreto 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;
VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità di mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi,a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;
CONSIDERATO che l’art. 58, comma 3, della legge 446/1997 contempla la possibilità di stabilire con delibera, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, una detrazione di importo superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’immobile destinato ad abitazione principale da parte del soggetto passivo;
RITENUTO, di doversi avvalere, per l’anno 2007, delle predette disposizioni che di fatto esentano dal pagamento dell’ICI gli immobili destinati ad abitazione principale dei contribuenti;
RITENUTO, altresì, di confermare, l’aliquota relativa all’abitazione principale nella misura del 4 per mille e le aliquote relative agli altri immobili, stabilendo per l’anno 2007 l’aliquota del 4 per mille per gli immobili locati purchè il contratto sia registrato ad un soggetto che adibisce l’immobile ad abitazione principale e di fissare l’aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad attività commerciali, l’aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili e l’aliquota del 6 per mille per tutte le altre fattispecie immobiliari non contemplate in precedenza;
RITENUTO, altresì, per quanto sopra precisato, di fissare la a detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze in misura pari all’imposta dovuta;
CONSIDERATO che, a decorrere dall’esercizio 2007, l’art. 1, comma 156, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) prevede che sia il Consiglio Comunale l’organo competente alla deliberazione delle aliquote ICI e non più
RILEVATO che con atto giuntale n. 34 del 26/02/2007 sono state proposte al Consiglio Comunale le aliquote e la detrazione di cui alla narrativa che precede;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario ex art. 49 del D.lgs. n.267/2000;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, resi ed accertati nei modi e forme di legge;
D E L I B E R A
- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- approvare per l’anno 2007 le seguenti aliquote ICI:
a) esenzione dal pagamento dell’ICI per gli immobili destinati ad abitazione principale dei contribuenti;
b) aliquota del 4 per mille gli immobili locati purchè il contratto sia registrato ad un soggetto che adibisce l’immobile ad abitazione principale;
c) aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad attività commerciali;
d) aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili;
e) aliquota del 6 per mille per tutte le altre fattispecie immobiliari non contemplate in precedenza;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento ICI, ai fini della applicazione dell’aliquota di imposta ridotta ed anche della detrazione di cui all’art. 8, comma 3 del D.lgs. 504/1992 sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado;
- di fissare la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze in misura pari all’imposta dovuta;
- di stimare in base alle proiezioni elaborate dal responsabile del servizio finanziario, sulla scorta delle entrate accertate prudenzialmente nell’anno precedente e tenendo conto della riduzione di gettito per l’esenzione delle abitazioni principali e relative pertinenze , il gettito complessivo in €. 60.000,00, da iscriversi nel bilancio di previsione dell’anno 2007;
- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito telematico del Ministero dell’ Economia e delle Finanze;
- di disporre che l’ufficio tributi del comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e della detrazione deliberate;