LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, istitutivo dell'Imposta Comunale

sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni;

 

Visto, in particolare, l'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della Legge

n.662 del 23 dicembre 1996, col quale viene stabilito che l'aliquota deve essere deliberata in

misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

 

Visto, inoltre, l’art. 4 comma 1 del D.L. 437/96 convertito dalla L.556/96, relativo

all’aliquota agevolata per l’abitazione principale;

 

Visti i commi 48 e 51 dell’articolo 3 della citata Legge n.662/96 relativi alla

rivalutazione del 5 per cento delle vigenti rendite catastali;

 

Visto l’articolo 3, comma 56 della citata Legge 662/96, secondo il quale l’unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente

può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la

stessa non risulti locata;

 

Ritenuto di tutelare maggiormente la proprietà dell’abitazione principale, che costituisce

bene primario delle persone e rappresenta altresì la fascia più consistente degli oggetti di

imposizione dell’ICI;

 

Ritenuto quindi di dover stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria del seivirgolacinquanta per mille;

b) aliquota ridotta del quattrovirgolacinquanta per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci

di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita ad

abitazione principale, ivi residenti, unitamente alle pertinenze;

 

Ritenuto che l’aliquota ordinaria va applicata anche alle aree edificabili o comunque edificate;

 

Ritenuto che le abitazioni di proprietà dei genitori abitate dai figli o, viceversa, di proprietà dei figli ed abitate dai genitori sempre come dimora principale, scontano l’aliquota per abitazione principale senza applicazione di detrazione di imposta;

 

Visto l’articolo 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria 2002), che

dispone di approvare le aliquote d’imposta contestualmente alla data di approvazione del

bilancio;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,

approvato con D.Lgs.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione

dei bilanci di previsione per l’anno successivo e preso atto che con decreto del Ministro dell’Interno in data 30/11/2006 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 è stato differito al 31 marzo 2007 ed in ultimo al 30 aprile 2007;

 

Visto l’art. 162 ,comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 relativo al principio di unità del

bilancio, secondo il quale il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il totale delle spese

salvo eccezioni di legge;

 

Visto l’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997;

 

Visti gli articoli 42, comma 2 (lettera f) e 48,comma 2, del D. Lgs.267/2000;

 

Visti i pareri previsti dall’articolo 49 D.Lgs.267/2000 allegati e facenti parte integrante

del presente atto;

 

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al

fine di assicurare la rapida approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2007 entro

il termine stabilito, garantendo il buon andamento dell’azione amministrativa ed il

perseguimento dei programmi dell’Ente;

 

Con voti favorevoli unanimi;

 

D E L I B E R A

 

1) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2007 le seguenti

aliquote ICI:

 

a) aliquota ordinaria del seivirgolacinquanta per mille;

b) aliquota ridotta del quattrovirgolacinquanta per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei

soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita

ad abitazione principale, ivi residenti unitamente alle pertinenze;

 

 

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata;

 

 

4) di determinare per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2007 le seguenti

detrazioni e maggiori detrazioni ICI:

a) detrazione per abitazione principale euro centotrevirgolaventinove;

 

 

5) di dare atto che nell’aliquota ordinaria rientrano anche i terreni edificabili o comunque edificati e che

le abitazioni di proprietà dei genitori condotte dai figli, ovvero di proprietà dei figli ed abitate dai genitori sempre come dimora principale, scontano l’aliquota per “abitazione principale” senza applicazione di detrazione di imposta;

 

 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

 

 

8) di incaricare l’Ufficio tributi di trasmettere all’Ufficio del Federalismo Fiscale del

Ministero dell’Economia la presente deliberazione per la pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale, ai sensi dell’art.1, comma1, lett.s), D.Lgs. 506/1999.