antica Rheginna Minor
Provincia di Salerno
Città del Gusto Patrimonio UNESCO
COPIA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 Reg. Delib. Del 23.04.2010 |
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili. Determinazione delle aliquote relative all’anno 2010. |
L'anno duemiladieci il giorno ventitrè del mese di aprile, alle ore 18,45 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 16.04.2010 prot. N. 3735 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il Sig. REALE ANDREA - SINDACO -
Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:
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Presenti |
Assenti |
1. REALE ANDREA |
X |
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2. BUONOCORE GERARDO |
X |
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3. APICELLA ANTONIO |
X |
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4. CITRO MARIA |
X |
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5. BONITO SERGIO |
X |
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6. MANZI TOMMASO |
X |
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7. DI LIETO MARIA |
X |
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8. LANOCITA FRANCESCO |
X |
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9. LEMBO MARIO |
X |
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10.FORTEZZZA ALFONSO |
X |
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11. AMATO ANTONIO |
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X |
12. RUSSO PAOLO |
X |
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1 13. MANZI GIUSEPPE |
X |
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1 14. MANSI PAOLA |
X |
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1 15. SALVESTRI FERRUCCIO |
X |
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1 16. CIVALE GERARDO |
X |
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1 17. AMATRUDA FRANCESCO |
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X |
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15 |
2 |
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
antica Rheginna Minor
Provincia di Salerno
Città del Gusto Patrimonio UNESCO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
(Argomento n. )
CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata nella seduta del 23.04. 2010
1) OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2010.- |
ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO: _________________________________
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II Responsabile del Servizio
___________________________
ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
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II Responsabile del Servizio
PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE
Al Consiglio Comunale
S E D E
Premesso:
- che l’imposta comunale sugli immobili è disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- che l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 446/1997 prevede che le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio;
- che le disposizioni dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs.
Visto l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G. U. n. 302 del 30 dicembre 2009 con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2010;
Visto l’art. 1, comma 156, della legge
Visto l’art. 4 del D.L.
Vista la legge 23/12/1996 n. 662 che ha modificato in modo consistente la legislazione ICI ed in particolare il comma 53 che varia l’art. 6 del D. Lgs. 504/92 disponendo che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto l’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92, come modificato da ultimo, dall’art. 3, comma 1, del D.L.
Visto l’art. 58 del D.Lgs.
Visto l’art. 36, comma 2 del D.L.
Visto l’art. 37, commi 13 e 14 del D.L. sopra indicato, con i quali sono state modificate le scadenze di versamento dell’imposta comunale sugli immobili con decorrenza
Visto il comma 53 del D.L. 223/2006 con il quale è stato soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/92 ovvero della comunicazione prevista dall’art. 59 del D.Lgs. 446/97, tranne per i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del decreto legislativo
Visto l’art. 2, commi 33-39 del
Visto il Decreto legge
Visto l’art. 1, commi 336 -337 – 338 e 339 della legge
Considerato che in virtù di quanto previsto dal comma 339 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) l’Agenzia del Territorio procede all’individuazione degli immobili iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali includendoli in appositi elenchi ;
Considerato che l’Agenzia del Territorio, inoltre, ha individuato le particelle iscritte al Catasto Terreni interessate da fabbricati che non risultano dichiarati in catasto ai sensi dell’art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006 e successive modificazioni;
Visto che l’art. 53 della Costituzione prevede che l’attività di controllo formale e sostanziale dell’ ufficio tributi, si rende necessaria al fine dell’applicazione di una corretta imposizione in ragione della capacità contributiva dei cittadini;
Considerato quanto stabilito dall’art. 119 della Costituzione, il quale prevede che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un’autonomia finanziaria di entrata e di spesa e che pertanto, ne consegue che la corretta applicazione delle norme dettate dal Governo centrale determinano le scelte per il raggiungimento degli obiettivi che si intendono perseguire;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.4.2008 con la quale sono state determinate le aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili e adottate per l’anno 2008;
Vista la sentenza n. 485 del Consiglio di Stato, Sezione V del 10 febbraio 2004 con la quale è stato chiarito il potere dei Comuni di determinare aliquote diverse all’interno della medesima categoria e precisamente che i Comuni non possono fissare aliquote differenti in materia di imposta comunale sugli immobili per le singole tipologie di immobili destinati ad usi non abitativi come previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 31 gennaio 2008 Prot. 2015/2008/DPF/UFF con la quale sono stati espressi chiarimenti in merito all’applicazione in materia di imposta comunale sugli immobili, dell’ulteriore detrazione per abitazione principale a carico del bilancio statale e dell’inclusione anche del valore delle sue eventuali pertinenze;
Considerato che tale beneficio non si applica alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9;
Visto il D.L. n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 26.7.2008, il quale prevede l’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;
Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4 marzo 2009 con la quale è stato precisato che gli unici casi di assimilazione sono quelli previsti per legge e cioè:
- dall’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- dall’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale , stabilendo il grado di parentela.
Considerato che nella risoluzione sopra indicata alcun riferimento è stato fatto per gli immobili dei residenti all’estero, i quali non rientrando nella casistica delle assimilazioni, non possono ottenere l’esenzione dell’imposta , ma beneficiare solo della detrazione per abitazione principale;
Visto il regolamento vigente in materia di imposta comunale sugli immobili approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che in assenza del provvedimento di adozione entro il termine stabilito si andrebbero ad applicare le aliquote adottate nell’anno precedente (Art. 1, comma 169 legge 296/2006);
Dare atto che nell’anno 2009 le aliquote applicate sono le seguenti:
- aliquota ordinaria 6 per mille;
- aliquota immobili di categoria A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale 6 per mille,
- detrazione per abitazione principale categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze euro 103,29;
- aliquota immobili di categoria A non locati ed immobili a disposizione 7 per mille.
Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008, come modificato dall’art. 77 – bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29.5.2008) e per il triennio 2009/2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima , è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato (sono compresi anche i tributi minori, imposte sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, tassa di trascrizione provinciale automobilistica, tributo di prevenzione ambientale), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;
Considerato che per quanto innanzi indicato, nessuna modifica in aumento può essere operata nella determinazione delle aliquote ICI per l’anno corrente e che eventuali diminuzioni o agevolazioni avrebbero riflesso esclusivamente sugli equilibri di bilancio;
Si demanda al Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza.
Minori, lì 31.3.2010
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTI
F.to Trofimena Mansi
PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 18.8.2000, n.267
OGGETTO : OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2010.-
II sottoscritto Trofimena Staibano responsabile del Servizio:
o Amministrativo;
o Tecnico in ordine alla
proposta relativa alla presente deliberazione esprime il seguente parere:
______POSITIVO.______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Lì 12.04.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Trofimena Staibano
PARERE EX ART. 49 T.U.E.L. 18.8.2000, n.267
SERVIZIO FINANZIARIO
II sottoscritto _______________________________responsabile del Servizio Finanziario
in ordine alla proposta relativa alla presente deliberazione esprime il seguente parere:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_______________________
Relaziona sull’argomento il consigliere Civale Gerardo, il quale fa presente che la normativa vigente blocca le aliquote dei tributi per il triennio 2009-2011.
°-°-°-°
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’imposta comunale sugli immobili è disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- che l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 446/1997 prevede che le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio;
- che le disposizioni dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs.
Visto l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G. U. n. 302 del 30 dicembre 2009 con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2010;
Visto l’art. 1, comma 156, della legge
Visto l’art. 4 del D.L.
Vista la legge 23/12/1996 n. 662 che ha modificato in modo consistente la legislazione ICI ed in particolare il comma 53 che varia l’art. 6 del D. Lgs. 504/92 disponendo che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto l’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92, come modificato da ultimo, dall’art. 3, comma 1, del D.L.
Visto l’art. 58 del D.Lgs.
Visto l’art. 36, comma 2 del D.L.
Visto l’art. 37, commi 13 e 14 del D.L. sopra indicato, con i quali sono state modificate le scadenze di versamento dell’imposta comunale sugli immobili con decorrenza
Visto il comma 53 del D.L. 223/2006 con il quale è stato soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/92 ovvero della comunicazione prevista dall’art. 59 del D.Lgs. 446/97, tranne per i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del decreto legislativo
Visto l’art. 2, commi 33-39 del
Visto il Decreto legge
Visto l’art. 1, commi 336 -337 – 338 e 339 della legge
Considerato che in virtù di quanto previsto dal comma 339 dell’art. 1 della legge 27 d icembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) l’Agenzia del Territorio procede all’individuazione degli immobili iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali includendoli in appositi elenchi ;
Considerato che l’Agenzia del Territorio, inoltre, ha individuato le particelle iscritte al Catasto Terreni interessate da fabbricati che non risultano dichiarati in catasto ai sensi dell’art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006 e successive modificazioni;
Visto che l’art. 53 della Costituzione prevede che l’attività di controllo formale e sostanziale dell’ ufficio tributi, si rende necessaria al fine dell’applicazione di una corretta imposizione in ragione della capacità contributiva dei cittadini;
Considerato quanto stabilito dall’art. 119 della Costituzione, il quale prevede che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un’autonomia finanziaria di entrata e di spesa e che pertanto, ne consegue che la corretta applicazione delle norme dettate dal Governo centrale determinano le scelte per il raggiungimento degli obiettivi che si intendono perseguire;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.4.2008 con la quale sono state determinate le aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili e adottate per l’anno 2008;
Vista la sentenza n. 485 del Consiglio di Stato, Sezione V del 10 febbraio 2004 con la quale è stato chiarito il potere dei Comuni di determinare aliquote diverse all’interno della medesima categoria e precisamente che i Comuni non possono fissare aliquote differenti in materia di imposta comunale sugli immobili per le singole tipologie di immobili destinati ad usi non abitativi come previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 31 gennaio 2008 Prot. 2015/2008/DPF/UFF con la quale sono stati espressi chiarimenti in merito all’applicazione in materia di imposta comunale sugli immobili, dell’ulteriore detrazione per abitazione principale a carico del bilancio statale e dell’inclusione anche del valore delle sue eventuali pertinenze;
Considerato che tale beneficio non si applica alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9;
Visto il D.L. n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 26.7.2008, il quale prevede l’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;
Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4 marzo 2009 con la quale è stato precisato che gli unici casi di assimilazione sono quelli previsti per legge e cioè:
- dall’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- dall’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale , stabilendo il grado di parentela.
Considerato che nella risoluzione sopra indicata alcun riferimento è stato fatto per gli immobili dei residenti all’estero, i quali non rientrando nella casistica delle assimilazioni, non possono ottenere l’esenzione dell’imposta , ma beneficiare solo della detrazione per abitazione principale;
Visto il regolamento vigente in materia di imposta comunale sugli immobili approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che in assenza del provvedimento di adozione entro il termine stabilito si andrebbero ad applicare le aliquote adottate nell’anno precedente (Art. 1, comma 169 legge 296/2006);
Dare atto che nell’anno 2009 le aliquote applicate sono le seguenti:
- aliquota ordinaria 6 per mille;
- aliquota immobili di categoria A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale 6 per mille,
- detrazione per abitazione principale categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze euro 103,29;
- aliquota immobili di categoria A non locati ed immobili a disposizione 7 per mille.
Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008, come modificato dall’art. 77 – bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29.5.2008) e per il triennio 2009/2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima , è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato (sono compresi anche i tributi minori, imposte sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, tassa di trascrizione provinciale automobilistica, tributo di prevenzione ambientale), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento in data 31.3.2010;
Dato atto che occorre determinare le aliquote da adottare per l’anno 2010 entro il termine previsto per legge, si è predisposta la presente proposta che costituisce un atto preordinato alla predisposizione del bilancio di previsione del corrente anno e del bilancio pluriennale 2010/2012;
Considerato che per quanto innanzi indicato, nessuna modifica in aumento può essere operata nella determinazione delle aliquote ICI per l’anno corrente e che l’eventuale diminuzione se determinata avrebbe effetti sulla predisposizione del bilancio di previsione del corrente anno e del bilancio pluriennale 2010/2012;
Verificato con l’assessore con delega al bilancio l’esigenza di confermare le aliquote così come determinate per l’anno precedente;
Visti i pareri allegati resi ai sensi del D.Lvo 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa nei modi di legge;
D E L I B E R A
· di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede;
· di approvare e far propria l’allegata proposta di deliberazione e per gli effetti;
· di determinare le aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010 nel modo di seguito indicato:
- aliquota ordinaria 6 per mille;
- aliquota immobili di categoria A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale 6 per mille,
- detrazione per abitazione principale categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze euro 103,29;
- aliquota immobili di categoria A non locati 7 per mille;
· di dare atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’articolo 1,comma 7, del decreto legge 27.05.2008, n. 93 riguardante il blocco dell’aumento dei tributi locali, come confermato per il triennio 2009-2011 dall’articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133.
Successivamente:
CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa nei modi di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4- del D. Lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
dr.ssa Lucia Loredana
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 T.u.e.l. – D.L.vo n. 267/2000.
Minori, lì ............................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Lucia Loredana
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : …………………………….......................................................
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs n.267/2000.
Minori, lì ............................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Lucia Loredana
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Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to dr.ssa Lucia Loredana
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 T.u.e.l. – D.L.vo n. 267/2000.
Minori, lì ............................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Lucia Loredana
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale,
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Lucia Loredana
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ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : …………………………….......................................................
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs n.267/2000.
Minori, lì ............................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Lucia Loredana
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