COMUNE di MINORI

antica Rheginna Minor          

Provincia di Salerno

    Città del Gusto                                                                                                                     Patrimonio UNESCO

COPIA  di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

                                                   

N. 10 Reg. Delib.

Del  23.04.2010

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili. Determinazione delle aliquote relative all’anno 2010.

 

                            L'anno duemiladieci  il giorno  ventitrè del  mese di  aprile, alle ore 18,45  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data  16.04.2010  prot. N. 3735 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.

                Presiede l'adunanza il  Sig.  REALE ANDREA -  SINDACO -

                Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

 

            

Presenti

Assenti

1.   REALE                ANDREA

X

 

    2.   BUONOCORE    GERARDO

X

 

        3.   APICELLA          ANTONIO

X

 

        4.   CITRO                  MARIA

X

 

  5.    BONITO               SERGIO

X

 

  6.    MANZI                 TOMMASO

X

 

  7.   DI LIETO              MARIA

X

 

  8.   LANOCITA          FRANCESCO

X

 

  9.  LEMBO                 MARIO

X

 

 10.FORTEZZZA       ALFONSO

X

 

 11. AMATO               ANTONIO

 

X

 12. RUSSO                 PAOLO

X

 

1    13. MANZI                GIUSEPPE

X

 

1    14. MANSI                 PAOLA

X

 

1    15. SALVESTRI       FERRUCCIO

X

 

1    16. CIVALE              GERARDO

X

 

1    17. AMATRUDA      FRANCESCO

 

X

 

15

       2

 

 

 

           Assiste il Segretario Comunale  Dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA.

           Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

COMUNE di MINORI

antica Rheginna Minor          

Provincia di Salerno

    Città del Gusto                                                                                                                             Patrimonio UNESCO

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

 

    GIUNTA COMUNALE      

                                                      (Argomento n.       )

    CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata nella seduta del   23.04. 2010

1)      OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2010.-

 

ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO:   _________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                              II Responsabile del Servizio

                                                         ___________________________

 

ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

                                                          II Responsabile del Servizio

 

 

 

    PROPOSTA DI DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE

                      DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL’ANNO 2010. -

                   

                                                                 Al Consiglio Comunale

S E D E

                    

Premesso:

-          che l’imposta comunale sugli immobili è disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

-          che l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 446/1997 prevede che le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio;

-          che le disposizioni dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate  degli enti locali è fissata al 31 dicembre, ma può essere differita con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio  e della programmazione economica;

 

       Visto l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G. U. n. 302 del 30 dicembre 2009 con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2010;

             Visto l’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è  stato stabilito che all’art. 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola “comune” è sostituita dalle seguenti “consiglio comunale” (competenza organo deliberante);

                 Visto  l’art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, con il quale si stabilisce che i Comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al quattro per mille,  per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

                Vista la legge 23/12/1996 n. 662 che ha modificato in modo consistente la legislazione ICI ed in particolare il comma 53 che varia l’art. 6 del D. Lgs. 504/92 disponendo che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta  all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

            Visto l’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92, come modificato da ultimo, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 riguardante le riduzioni e le detrazioni di imposta;

            Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 riguardante modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

            Visto l’art. 36, comma 2 del D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito in legge in data 4.8.2006, n. 248 con il quale è stata data un’interpretazione autentica in materia di aree fabbricabili;

            Visto l’art. 37, commi 13 e 14 del D.L. sopra indicato, con i quali sono state modificate le scadenze di versamento dell’imposta comunale sugli immobili con decorrenza 1 maggio 2007 ed allineati a quelli già operanti in materia di imposta erariali al fine di consentire eventuali compensazioni tra tributi  (13. All’articolo10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: “30 giugno”, ovunque ricorrano, e “20 dicembre” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “16 giugno” e “16 dicembre”.  14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 e 13 decorrono dal 1 maggio 2007) ;

            Visto il comma 53 del D.L. 223/2006 con il quale è stato soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/92 ovvero della comunicazione prevista dall’art. 59 del D.Lgs. 446/97, tranne per i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, previsto dall’art. 1, comma 174 della legge 27.12.2006 n. 296 – finanziaria 2007;

            Visto l’art. 2, commi 33-39 del 3.10.2006, n. 262, convertito in legge 24.11.2006, n. 286 con il quale sono state stabilite le modalità di aggiornamento catastale dei terreni, le misure con le quali l’Agenzia del Territorio effettuerà le verifiche sui fabbricati rurali abitativi e non abitativi;

            Visto  il Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni con la legge 24 novembre 2006, n. 268  - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (collegato alla finanziaria 2007);

            Visto  l’art. 1,  commi 336 -337 – 338 e 339 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivi provvedimenti attuativi,   i quali prevedono che in caso di variazioni rispetto alla situazione di fatto, i comuni richiedono ai privati la presentazione di atti di aggiornamento al catasto, con le modalità dettate da un apposito decreto del Ministero delle finanze e che  in caso di non ottemperanza provvedono direttamente gli uffici catastali con oneri a carico dell’interessato, all’iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate;

            Considerato che  in virtù di quanto previsto dal comma 339 dell’art. 1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) l’Agenzia del Territorio procede all’individuazione degli immobili iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali includendoli in appositi elenchi ;

 

Considerato che l’Agenzia del Territorio, inoltre, ha individuato le particelle iscritte al Catasto Terreni interessate da fabbricati che non risultano dichiarati in catasto ai sensi dell’art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006 e successive modificazioni;

 

Visto che l’art. 53 della Costituzione  prevede che l’attività di controllo formale e sostanziale dell’ ufficio tributi, si rende necessaria al fine dell’applicazione di una corretta  imposizione  in ragione della capacità contributiva dei cittadini;

 

             Considerato quanto stabilito dall’art. 119 della Costituzione, il quale prevede  che  i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un’autonomia finanziaria di entrata e di spesa e che pertanto, ne consegue che la corretta applicazione delle norme dettate dal Governo centrale determinano le scelte per il raggiungimento  degli obiettivi che si intendono perseguire;

           

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.4.2008 con la quale sono state determinate le aliquote  relative all’imposta comunale sugli immobili e adottate  per l’anno 2008;

Vista la sentenza n. 485 del Consiglio di Stato, Sezione V del 10 febbraio 2004 con la quale è stato chiarito il potere dei Comuni di determinare aliquote diverse all’interno della medesima categoria e precisamente che i Comuni non possono fissare aliquote differenti in materia di imposta comunale sugli immobili per le singole tipologie di immobili destinati ad usi non abitativi come previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 31 gennaio 2008 Prot. 2015/2008/DPF/UFF con la quale sono stati espressi chiarimenti in merito all’applicazione in materia di imposta comunale sugli immobili, dell’ulteriore detrazione per abitazione principale a carico del bilancio statale e dell’inclusione anche del valore delle sue eventuali pertinenze;

 Considerato che  tale beneficio non si applica alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e  A9;

Visto il D.L. n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 26.7.2008, il quale prevede l’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

  Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF  del 4 marzo 2009 con la quale è stato precisato che gli unici casi di assimilazione sono quelli previsti per legge e cioè:

-          dall’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-          dall’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione  per queste concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  o collaterale , stabilendo il grado di parentela.

Considerato che nella risoluzione sopra indicata  alcun riferimento è stato fatto per gli immobili dei residenti all’estero,  i quali  non rientrando nella casistica delle assimilazioni,  non possono ottenere l’esenzione dell’imposta  , ma  beneficiare solo della detrazione per abitazione principale;

            Visto il regolamento vigente in materia di imposta comunale sugli immobili approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che in assenza del provvedimento di adozione entro il termine stabilito si andrebbero ad applicare le aliquote adottate nell’anno precedente (Art. 1, comma 169 legge 296/2006);

Dare atto che nell’anno 2009 le aliquote applicate sono le seguenti:

-          aliquota ordinaria   6  per mille;

-          aliquota immobili di categoria A1, A8 e A9  adibiti ad abitazione principale 6  per mille,

-          detrazione per abitazione principale categoria A1, A8 e A9  e relative pertinenze euro 103,29;

-          aliquota  immobili di categoria A non locati ed immobili a disposizione  7 per mille.

Visto  l’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008, come modificato  dall’art. 77 – bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore  del decreto legge (29.5.2008) e per il triennio 2009/2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima , è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato (sono compresi anche i tributi minori, imposte sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, tassa di trascrizione provinciale automobilistica, tributo di prevenzione ambientale), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;

Considerato che per quanto innanzi indicato, nessuna modifica in aumento può essere operata nella   determinazione  delle aliquote ICI per l’anno corrente e che  eventuali diminuzioni o agevolazioni avrebbero riflesso esclusivamente sugli equilibri di bilancio;

Si demanda al Consiglio  Comunale per le determinazioni di competenza.

Minori, lì  31.3.2010

                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTI

                                                                              F.to Trofimena Mansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 18.8.2000, n.267

 

OGGETTO : OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2010.-

 

II sottoscritto Trofimena Staibano     responsabile del Servizio:

o  Amministrativo;

o Tecnico in ordine alla

proposta relativa alla presente deliberazione  esprime il seguente parere:

______POSITIVO.______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

  12.04.2010

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                  F.to  Trofimena Staibano    

                                                                                                                                 

 

 

 

PARERE EX ART. 49 T.U.E.L. 18.8.2000, n.267

 SERVIZIO FINANZIARIO

II sottoscritto _______________________________responsabile del Servizio Finanziario

in ordine alla proposta relativa alla presente deliberazione esprime il seguente parere:

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

        _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                      _______________________

 

 

Relaziona sull’argomento il consigliere Civale Gerardo, il quale fa presente che la normativa vigente blocca le aliquote dei tributi per il triennio 2009-2011.

 

°-°-°-°

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-          che l’imposta comunale sugli immobili è disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

-          che l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 446/1997 prevede che le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio;

-          che le disposizioni dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate  degli enti locali è fissata al 31 dicembre, ma può essere differita con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio  e della programmazione economica;

 

       Visto l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G. U. n. 302 del 30 dicembre 2009 con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2010;

             Visto l’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è  stato stabilito che all’art. 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola “comune” è sostituita dalle seguenti “consiglio comunale” (competenza organo deliberante);

                 Visto  l’art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, con il quale si stabilisce che i Comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al quattro per mille,  per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

                Vista la legge 23/12/1996 n. 662 che ha modificato in modo consistente la legislazione ICI ed in particolare il comma 53 che varia l’art. 6 del D. Lgs. 504/92 disponendo che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta  all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

            Visto l’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92, come modificato da ultimo, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 riguardante le riduzioni e le detrazioni di imposta;

            Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 riguardante modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

            Visto l’art. 36, comma 2 del D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito in legge in data 4.8.2006, n. 248 con il quale è stata data un’interpretazione autentica in materia di aree fabbricabili;

            Visto l’art. 37, commi 13 e 14 del D.L. sopra indicato, con i quali sono state modificate le scadenze di versamento dell’imposta comunale sugli immobili con decorrenza 1 maggio 2007 ed allineati a quelli già operanti in materia di imposta erariali al fine di consentire eventuali compensazioni tra tributi  (13. All’articolo10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: “30 giugno”, ovunque ricorrano, e “20 dicembre” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “16 giugno” e “16 dicembre”.  14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 e 13 decorrono dal 1 maggio 2007) ;

            Visto il comma 53 del D.L. 223/2006 con il quale è stato soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/92 ovvero della comunicazione prevista dall’art. 59 del D.Lgs. 446/97, tranne per i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, previsto dall’art. 1, comma 174 della legge 27.12.2006 n. 296 – finanziaria 2007;

            Visto l’art. 2, commi 33-39 del 3.10.2006, n. 262, convertito in legge 24.11.2006, n. 286 con il quale sono state stabilite le modalità di aggiornamento catastale dei terreni, le misure con le quali l’Agenzia del Territorio effettuerà le verifiche sui fabbricati rurali abitativi e non abitativi;

            Visto  il Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni con la legge 24 novembre 2006, n. 268  - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (collegato alla finanziaria 2007);

            Visto  l’art. 1,  commi 336 -337 – 338 e 339 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivi provvedimenti attuativi,   i quali prevedono che in caso di variazioni rispetto alla situazione di fatto, i comuni richiedono ai privati la presentazione di atti di aggiornamento al catasto, con le modalità dettate da un apposito decreto del Ministero delle finanze e che  in caso di non ottemperanza provvedono direttamente gli uffici catastali con oneri a carico dell’interessato, all’iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate;

            Considerato che  in virtù di quanto previsto dal comma 339 dell’art. 1  della legge 27 d icembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) l’Agenzia del Territorio procede all’individuazione degli immobili iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali includendoli in appositi elenchi ;

 

Considerato che l’Agenzia del Territorio, inoltre, ha individuato le particelle iscritte al Catasto Terreni interessate da fabbricati che non risultano dichiarati in catasto ai sensi dell’art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006 e successive modificazioni;

 

Visto che l’art. 53 della Costituzione  prevede che l’attività di controllo formale e sostanziale dell’ ufficio tributi, si rende necessaria al fine dell’applicazione di una corretta  imposizione  in ragione della capacità contributiva dei cittadini;

 

             Considerato quanto stabilito dall’art. 119 della Costituzione, il quale prevede  che  i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un’autonomia finanziaria di entrata e di spesa e che pertanto, ne consegue che la corretta applicazione delle norme dettate dal Governo centrale determinano le scelte per il raggiungimento  degli obiettivi che si intendono perseguire;

           

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.4.2008 con la quale sono state determinate le aliquote  relative all’imposta comunale sugli immobili e adottate  per l’anno 2008;

Vista la sentenza n. 485 del Consiglio di Stato, Sezione V del 10 febbraio 2004 con la quale è stato chiarito il potere dei Comuni di determinare aliquote diverse all’interno della medesima categoria e precisamente che i Comuni non possono fissare aliquote differenti in materia di imposta comunale sugli immobili per le singole tipologie di immobili destinati ad usi non abitativi come previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 31 gennaio 2008 Prot. 2015/2008/DPF/UFF con la quale sono stati espressi chiarimenti in merito all’applicazione in materia di imposta comunale sugli immobili, dell’ulteriore detrazione per abitazione principale a carico del bilancio statale e dell’inclusione anche del valore delle sue eventuali pertinenze;

 Considerato che  tale beneficio non si applica alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e  A9;

Visto il D.L. n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 26.7.2008, il quale prevede l’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

  Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF  del 4 marzo 2009 con la quale è stato precisato che gli unici casi di assimilazione sono quelli previsti per legge e cioè:

-          dall’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-          dall’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione  per queste concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  o collaterale , stabilendo il grado di parentela.

Considerato che nella risoluzione sopra indicata  alcun riferimento è stato fatto per gli immobili dei residenti all’estero,  i quali  non rientrando nella casistica delle assimilazioni,  non possono ottenere l’esenzione dell’imposta  , ma  beneficiare solo della detrazione per abitazione principale;

            Visto il regolamento vigente in materia di imposta comunale sugli immobili approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che in assenza del provvedimento di adozione entro il termine stabilito si andrebbero ad applicare le aliquote adottate nell’anno precedente (Art. 1, comma 169 legge 296/2006);

Dare atto che nell’anno 2009 le aliquote applicate sono le seguenti:

-          aliquota ordinaria   6  per mille;

-          aliquota immobili di categoria A1, A8 e A9  adibiti ad abitazione principale 6  per mille,

-          detrazione per abitazione principale categoria A1, A8 e A9  e relative pertinenze euro 103,29;

-          aliquota  immobili di categoria A non locati ed immobili a disposizione  7 per mille.

Visto  l’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008, come modificato  dall’art. 77 – bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore  del decreto legge (29.5.2008) e per il triennio 2009/2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima , è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato (sono compresi anche i tributi minori, imposte sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, tassa di trascrizione provinciale automobilistica, tributo di prevenzione ambientale), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;

Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento in data 31.3.2010;

Dato atto che occorre determinare le aliquote da adottare per l’anno 2010 entro il termine previsto per legge, si è predisposta la presente proposta che costituisce un atto preordinato alla predisposizione del bilancio di previsione del corrente anno e del bilancio pluriennale 2010/2012;

Considerato che per quanto innanzi indicato, nessuna modifica  in aumento può essere operata nella   determinazione  delle aliquote ICI per l’anno corrente e che l’eventuale diminuzione se determinata avrebbe effetti sulla predisposizione del bilancio di previsione del corrente anno e del bilancio pluriennale 2010/2012;

Verificato con l’assessore con delega al bilancio  l’esigenza di confermare le aliquote così come determinate per l’anno precedente;

Visti i pareri allegati resi ai sensi del D.Lvo 267/2000;

 

  CON VOTAZIONE    unanime  favorevole, espressa nei modi di legge;

 

D E L I B E R A

 

·         di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede;

·         di approvare e far propria l’allegata proposta di deliberazione e per gli effetti;

·         di determinare  le aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010  nel modo di seguito indicato:

-          aliquota ordinaria   6  per mille;

-          aliquota immobili di categoria A1, A8 e A9  adibiti ad abitazione principale 6  per mille,

-          detrazione per abitazione principale categoria A1, A8 e A9  e relative pertinenze euro 103,29;

-          aliquota  immobili di categoria A non locati 7 per mille;

·         di dare atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’articolo 1,comma 7, del decreto legge 27.05.2008, n. 93 riguardante il blocco dell’aumento dei tributi locali, come confermato per il triennio 2009-2011 dall’articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133.

Successivamente:

CON VOTAZIONE    unanime  favorevole, espressa nei modi di legge, il presente deliberato  viene dichiarato  immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134 – comma 4- del D. Lgs. 267/2000.

  

Approvato e sottoscritto:

 

          IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE      

dr.ssa Lucia Loredana La Rocca                                                 Andrea Reale

 

 

 

 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 T.u.e.l. – D.L.vo n. 267/2000.

 

    Minori, lì      ............................................                            IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA                                                                                            

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

 

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : …………………………….......................................................

 

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

  per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs n.267/2000.

                                                                              

  Minori, lì      ............................................                               

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                   dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA

 

 

 

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  Approvato e sottoscritto:

 

          IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE

f.to dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA                             f.to Andrea REALE

 

 

 

 

      Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 T.u.e.l. – D.L.vo n. 267/2000.

 

    Minori, lì      ............................................                             IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                            f.to dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA                                                                                            

 

 

 

 

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   E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

 

   Dalla Residenza municipale,

                                                                                                                      

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                 dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA

 

 

 

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ESTREMI DI ESECUTIVITA’

 

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : …………………………….......................................................

 

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

  per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs n.267/2000.

                                                                               

    Minori, lì      ............................................                             IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                          f.to dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA

 

 

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