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CITTA’ DI VALLO DELLA LUCANIA

Provincia di Salerno

UFFICIO TRIBUTI

 

Cod.Istat: 65154

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

 (Provincia di Salerno)

IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L'ANNO 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

……….omissis……….

 

D E L I B E R A

 

-          A) - di confermare, con effetto dal 1° Gennaio 2005, le seguenti aliquote per l'applicazione dell' I.C.I.  -  Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, già in vigore nel precedente anno 2004:

-          1)  aliquota da applicare per  le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:   5  (cinque  ) per mille;

-          2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi  possedute  in aggiunta all'abitazione principale  6 (sei) per mille;

-          3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili  diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel  Comune  5 (cinque)  per mille;

-          B) - Per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito negli artt. da 8 a 14 del regolamento comunale come in premessa approvato. Per le esenzioni si tiene conto di quanto è stabilito nell’art.18 del regolamento medesimo;

-          C) - . Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad  abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,  fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale  si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,  la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione  medesima  si verifica ( art.24 reg.to comunale); Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,  usufrutto od  altro diritto reale, ed i suoi  familiari  dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche e, inoltre, le unità immobiliari equiparate alla abitazione principale ai sensi dell’art.22 del citato regolamento comunale;

-          D)-. di dare  atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano  tale equilibrio;

-          E)-di disporre che la presente deliberazione non  sia pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 11 bis –comma 4) lettera “u” del D.lgs. 30 dicembre 1999, n.506.

……….omissis……….

Il presente estratto è conforme alla deliberazione originale n° 29 del  25 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge.

 

 

 

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

     (Antonio Speranza)