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CITTA’ DI VALLO DELLA LUCANIA
Provincia di Salerno
UFFICIO TRIBUTI
Cod.Istat: 65154
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (Provincia di Salerno) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L'ANNO 2005 |
LA GIUNTA COMUNALE
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D E L I B E R A
- A) - di confermare, con effetto dal 1° Gennaio 2005, le seguenti aliquote per l'applicazione dell' I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, già in vigore nel precedente anno 2004:
- 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 (cinque ) per mille;
- 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale 6 (sei) per mille;
- 3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune 5 (cinque) per mille;
- B) - Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito negli artt. da 8 a 14 del regolamento comunale come in premessa approvato. Per le esenzioni si tiene conto di quanto è stabilito nell’art.18 del regolamento medesimo;
- C) - . Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ( art.24 reg.to comunale); Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche e, inoltre, le unità immobiliari equiparate alla abitazione principale ai sensi dell’art.22 del citato regolamento comunale;
- D)-. di dare atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- E)-di disporre che la presente deliberazione non sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 11 bis –comma 4) lettera “u” del D.lgs. 30 dicembre 1999, n.506.
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Il presente estratto è conforme alla deliberazione originale n° 29 del 25 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge.
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Antonio Speranza)