D E L I B E R A

 

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui integralmente riportata e trascritta;

 

- di stabilire  per l’anno 2007 l’aliquota del 5, 50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, l’aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli che non godono di esenzione in quanto non ricadenti in zone montane e l’aliquota del 6 per mille per le altre fattispecie immobiliari;

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento ICI, ai fini della applicazione dell’aliquota di imposta ridotta ed anche della detrazione di cui all’art. 8, comma 3 del D.lgs. 504/1992 sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela o collaterale entro il quarto grado;

 

- di confermare per l’anno 2007 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura di €. 103,29 ( centotre/29);

 

- di stimare in base alle proiezioni elaborate dal responsabile del servizio finanziario, sulla scorta delle entrate accertate prudenzialmente nell’anno precedente e tenendo conto della riduzione dell’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze , il gettito complessivo in €. 250.000,00, da iscriversi nel bilancio di previsione dell’anno 2007;

 

- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito telematico del Ministero dell’ Economia e delle Finanze;

 

- di disporre che l’ufficio tributi del comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e della detrazione deliberate;

 

- di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art.134,  comma  4, del   

   D.Lgs n. 267/2000 dando atto che è stata riportata  apposita e   separata  ed  unanime  votazione 

   palese.