Approvare per l’anno 2009, le seguenti aliquote I.C.I. diversificate in rispetto di quanto previsto dall’art 3, comma 53, della legge n. 662/96 che sostituisce l’art. 6 del D.L.gs. 30.12.92, n. 504, che da facoltà all’Ente di diversificare le aliquote I.C.I. per le varie tipologie catastali degli immobili fermo restando nei limiti compresi fra il 4 ed il 7 per mille:
1) Aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle unità immobiliari ed aree edificabili, di proprietà di soggetti passivi sia residenti che non residenti nel Comune, con esclusione della prima abitazione;
2) Aliquota ridotta del 6 per mille da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale aventi le categorie A1, A8 e A9;
Riconfermare, anche per l’anno 2009, la detrazione di imposta ordinaria da applicare per l’abitazione principale, aventi le categorie A1, A8 e A9, nella misura di Euro 103,29;