PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Approvare  per l’anno 2009, le seguenti aliquote I.C.I. diversificate in rispetto di quanto previsto dall’art 3, comma 53, della legge n. 662/96 che sostituisce l’art. 6 del D.L.gs. 30.12.92, n. 504, che da facoltà all’Ente di diversificare le aliquote I.C.I. per le varie tipologie catastali degli immobili fermo restando nei limiti compresi fra il 4 ed il 7 per mille:

1)  Aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle unità immobiliari ed aree edificabili, di proprietà di soggetti passivi sia residenti che non residenti nel Comune, con esclusione della prima abitazione;

2) Aliquota ridotta del 6 per mille da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale aventi le categorie A1, A8 e A9;

Riconfermare, anche per l’anno 2009, la detrazione di imposta ordinaria da applicare per l’abitazione principale, aventi le categorie A1, A8 e A9, nella misura di Euro 103,29;