Approvare  per l’anno 2008, le seguenti aliquote I.C.I. diversificate in rispetto di quanto previsto dall’art 3, comma 53, della legge n. 662/96 che sostituisce l’art. 6 del D.L.gs. 30.12.92, n. 504, che da facoltà all’Ente di diversificare le aliquote I.C.I. per le varie tipologie catastali degli immobili fermo restando nei limiti compresi fra il 4 ed il 7 per mille:

1)  Aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi sia residenti che non residenti nel Comune, con esclusione della prima abitazione;

2) Aliquota ridotta del 6 per mille da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 Riconfermare anche per l’anno 2008 la detrazione di imposta ordinaria da applicare per l’abitazione principale nella misura di Euro 103,29;

Stabilire, per la prima casa, una ulteriore detrazione di imposta nella misura di Euro 30,00 per coloro che dimostrino, con propria istanza da presentare all’Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata a saldo, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

1) Soggetto passivo titolare di solo reddito derivante da pensione sociale;

2) Soggetto passivo che abbia nel proprio nucleo familiare un componente portatore di handicap grave permanente di cui alla legge 104/1992;

            3) Soggetto passivo che abbia nel proprio nucleo familiare un componente titolare di indennità di accompagnamento  di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18;