LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 504/92 con il quale viene stabilito che a decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 3, comma 53, della legge n. 662/96, che sostituisce l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, con il quale si da facoltà all’Ente Comune di diversificare le aliquote I.C.I. per le varie tipologie catastali degli immobili fermo restando nei limiti compresi tra il 4 ed il 7 per mille;
Vista la delibera di G.M. n. 24 del 05.02.2004 con la quale venivano approvate le aliquote ICI per l’anno 2004;
Visto il vigente Regolamento comunale per la gestione dell’ICI;
Visto l’art. 54 del Decreto n. 446/1997, come modificato dall’art. 6 del D.L. 23. marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che i Comuni applicano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione , in funzione, pertanto di un fabbisogno finanziario certo e definito;
Dato atto che questa Amministrazione ha la volontà, comunque, di non penalizzare i cittadini appartenenti alle fasce di reddito più deboli nonché i nuclei familiari fra i cui componenti risultano essere presenti portatori di handicap o già titolari di indennità di accompagnamento;
Ritenuto opportuno, per le esigenze di bilancio di cui sopra, stabilire per l’anno 2005 l’applicazione delle seguenti aliquote ICI:
1) Aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi sia residenti che non residenti nel Comune, con esclusione della prima abitazione;
2) Aliquota ridotta del 6 per mille da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
Ritenuto altresì opportuno, prevedere per la prima casa una ulteriore detrazione di imposta nella misura di Euro 30 per tutti i soggetti passivi titolari di pensione sociale o che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente portatore di handicap o titolare di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ed il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della conformità e legittimità dell’atto, ai sensi dell’ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui riportata e trascritta;
Approvare per l’anno 2005, le seguenti aliquote I.C.I. diversificate in rispetto di quanto previsto dall’art 3, comma 53, della legge n. 662/96 che sostituisce l’art. 6 del D.L.gs. 30.12.92, n. 504, che da facoltà all’Ente di diversificare le aliquote I.C.I. per le varie tipologie catastali degli immobili fermo restando nei limiti compresi fra il 4 ed il 7 per mille:
1) Aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi sia residenti che non residenti nel Comune, con esclusione della prima abitazione;
2) Aliquota ridotta del 6 per mille da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
Riconfermare anche per l’anno 2005 la detrazione di imposta ordinaria da applicare per l’abitazione principale nella misura di Euro 103,29
3) Soggetto passivo che abbia nel proprio nucleo familiare un componente titolare di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18;
Trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Tributi ed all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.