1. Di riconfermare per l’anno 2011, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili, nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili e per tutti i tipi di abitazioni diverse dall’abitazione principale;
2. Di dare atto, altresì, che sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, per specifica disposizione regolamentare:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
b) l’abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti al 1° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal senso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
e) il coniuge, ancorché separato o divorziato;
Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante le modalità disposte dall’art. 8 del regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con atto deliberativo di C.C. n. 80 del 31.10.1998.