LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO IL D.Lgs.30.12.1992 n.504, recante “Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’art.4 della legge 23.10.1992 n.4212, e successive modifiche, istitutivo del tributo di cui all’oggetto;

 

VISTO in particolare l’art.6 che prevede la determinazione dell’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

 

VISTO l’art.53 comma 16° della Legge 23.12.2000 n.388 che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO l’art.151 del D.Lgs.267/2000 che fissa il termine del 31 dicembre per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

VISTO l’art. 1. comma 155, della legge 23.12.2005, n. 266 con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 è prorogato al 31.03.2006;

 

CONSIDERATO che :

per l’anno 2006, si deve garantire lo svolgimento di tutti i servizi correntemente effettuati dal Comune e per mantenere tali attività, occorre necessariamente conseguire un adeguato gettito fiscale;

 

l’Amministrazione Comunale, si impegnerà nell’esercizio finanziario in corso, in una azione di razionalizzazione di tale spesa, ma che tuttavia è assolutamente necessario, per conseguire il pareggio di bilancio dell’esercizio finanziario 2006, riconfermare, come per gli anni addietro,  le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili al 5 per mille per l’abitazione principale e ad al 7 per mille per tutte le altre abitazioni in aggiunta all’abitazione principale e per le aree fabbricabili;

 

VISTO il regolamento dell’I.C.I., approvato con atto del Consiglio Comunale n.81 del 31.10.1998;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

 

CON votazione unanime resa nei modi e forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1.      Di riconfermare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per l’abitazione principale; 

2.      Di riconfermare per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili e per tutti i tipi di abitazioni diverse dall’abitazione principale;

3.      Di dare atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4.      Di dare atto, altresì, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992:

a)      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

b)      l’abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti al 1° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

c)      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal senso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d)      l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

e)      il coniuge, ancorché separato o divorziato;

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante le modalità disposte dall’art. 8 del regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con atto deliberativo di C.C. n. 80 del 31.10.1998;

 

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.