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a) confermare come conferma per l’anno 2011 le aliquote ed agevolazioni in materia di ICI previste per l’anno 2010, e precisamente:

1) Aliquota del 5,50 per mille si applica:

Ø in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze quali la soffitta, la cantina, il posto auto o box, classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7.

L’aliquota ridotta del 5,50 per mille si applica alle pertinenze alle seguenti condizioni:

· per una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/2 e per una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/6 o C/7;

· il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione principale nella quale risiede sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, sia pure in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

· l’aliquota ridotta si applica alla pertinenza con la rendita catastale piu’ elevata;

Ø alle unità immobiliari non classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse dai proprietari, o dai titolari del diritto reale di godimento, in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado, e con le seguenti limitazioni:

· per una sola unità immobiliare ad esclusione delle pertinenze;

· l’unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale;

· i parenti ed affini vi dimorano stabilmente e ciò sia comprovato anche dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non esenti dal pagamento dell’ICI la detrazione è fissata nella misura di € 103,29 (lire 200.000).

2) L’aliquota del 6,00 per mille, per le unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie catastali:

  • A2 - abitazione di tipo civile
  • A3 - abitazione di tipo economico;
  • A4 - abitazione di tipo popolare;
  • A5 - abitazione di tipo ultrapopolare;
  • A6 - abitazione di tipo rurale;

concesse in locazione con contratti di locazione agevolati ad uso abitativo conformi a quelli definiti dall’Accordo Territoriale per il Comune di Salerno stipulato dalle organizzazioni provinciali dei proprietari e degli inquilini in data 4 agosto 1999, in applicazione del disposto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/98 e D.M. del 30 dicembre 2002 pubblicato sulla G.U. dell’11 aprile 2003.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta del 6,00 per mille i contribuenti debbono presentare al Comune di Salerno – Servizio ICI nei termini di scadenza previsti per la presentazione della dichiarazione ICI, una specifica istanza/dichiarazione, con allegata copia del contratto di locazione debitamente registrato.

Tale aliquota sarà applicata in misura proporzionale ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’efficacia del contratto di locazione. A tal fine il mese durante il quale l’efficacia del contratto si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero;

3) L’aliquota del 9,00 per mille, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A, ad esclusione della categoria A/10, non locate, tenute a disposizione. Tale aliquota è applicata per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell’anno nel quale si è protratta tale situazione;

4) L’aliquota del 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1), 2) e 3);

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