OMISSIS
a) confermare come conferma per l’anno 2011 le aliquote ed agevolazioni in materia di ICI previste per l’anno 2010, e precisamente:
1) Aliquota del 5,50 per mille si applica:
Ø in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze quali la soffitta, la cantina, il posto auto o box, classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7.
L’aliquota ridotta del 5,50 per mille si applica alle pertinenze alle seguenti condizioni:
· per una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/2 e per una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/6 o C/7;
· il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione principale nella quale risiede sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, sia pure in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
· l’aliquota ridotta si applica alla pertinenza con la rendita catastale piu’ elevata;
Ø alle unità immobiliari non classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse dai proprietari, o dai titolari del diritto reale di godimento, in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado, e con le seguenti limitazioni:
· per una sola unità immobiliare ad esclusione delle pertinenze;
· l’unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale;
· i parenti ed affini vi dimorano stabilmente e ciò sia comprovato anche dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non esenti dal pagamento dell’ICI la detrazione è fissata nella misura di € 103,29 (lire 200.000).
2) L’aliquota del 6,00 per mille, per le unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie catastali:
concesse in locazione con contratti di locazione agevolati ad uso abitativo conformi a quelli definiti dall’Accordo Territoriale per il
Per beneficiare dell’aliquota ridotta del 6,00 per mille i contribuenti debbono presentare al
Tale aliquota sarà applicata in misura proporzionale ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’efficacia del contratto di locazione. A tal fine il mese durante il quale l’efficacia del contratto si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero;
3) L’aliquota del 9,00 per mille, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A, ad esclusione della categoria A/10, non locate, tenute a disposizione. Tale aliquota è applicata per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell’anno nel quale si è protratta tale situazione;
4) L’aliquota del 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1), 2) e 3);