PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

OMISSIS

 

a) confermare come conferma per l’anno 2010 le aliquote ed agevolazioni in materia di ICI previste per l’anno 2009, e precisamente:

1) Aliquota del 5,50 per mille si applica:

Ø      in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze quali la soffitta, la cantina, il posto auto o box, classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7.

      L’aliquota ridotta del 5,50 per mille si applica alle pertinenze alle seguenti condizioni:

·        per una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/2 e per una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/6 o C/7;

·        il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione principale nella quale risiede sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, sia pure in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

·        l’aliquota ridotta si applica alla pertinenza con la rendita catastale piu’ elevata;

Ø      alle unità immobiliari non classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse dai proprietari,  o dai titolari del diritto reale di godimento,  in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado, e con le seguenti limitazioni:

·         per una sola unità immobiliare ad esclusione delle pertinenze;

·         l’unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale;

·         i parenti ed affini vi dimorano stabilmente e ciò sia comprovato anche dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza.

 

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non esenti dal pagamento dell’ICI la detrazione è fissata nella misura di € 103,29 (lire 200.000).

 

2) L’aliquota del 6,00 per mille, per le unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie catastali:

  • A2 -  abitazione di tipo civile
  • A3 -  abitazione di tipo economico;
  • A4 -  abitazione di tipo popolare;
  • A5 -  abitazione di tipo  ultrapopolare;
  • A6 -  abitazione di tipo rurale;

concesse in locazione con contratti di locazione agevolati ad uso abitativo conformi a quelli definiti dall’Accordo Territoriale per il Comune di Salerno stipulato dalle organizzazioni provinciali dei proprietari e degli inquilini in data 4 agosto 1999, in applicazione del disposto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/98 e D.M. del 30 dicembre 2002 pubblicato sulla G.U. dell’11 aprile 2003.

            Per beneficiare dell’aliquota ridotta del 6,00 per mille i contribuenti debbono presentare al Comune di Salerno – Servizio ICI nei termini di scadenza previsti per la presentazione della dichiarazione ICI, una specifica istanza/dichiarazione, con allegata copia del contratto di locazione debitamente registrato.

Tale aliquota sarà applicata in misura proporzionale ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’efficacia del contratto di locazione. A tal fine il mese durante il quale l’efficacia del contratto si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero;

 

3) L’aliquota del 9,00 per mille, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A, ad esclusione della categoria A/10, non locate, tenute a disposizione. Tale aliquota è applicata per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell’anno nel quale si è protratta tale situazione;

 

4) L’aliquota del 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1), 2) e 3);

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