OMISSIS

 

a)      Confermare come conferma per l’anno 2009 le aliquote ed agevolazioni in materia di ICI previste per l’anno 2008, e precisamente:

1)      L’aliquota del 5,5 per mille si applica:

-          in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in categoria catastale A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze quali la soffitta, la cantina, il posto auto o box, classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 o C7

      L’aliquota ridotta del 5,5 per mille si applica alle pertinenze alle seguenti condizioni:

·  per una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/2 e per una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/6 o C/7;

·  il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione principale nella quale risiede sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, sia pure in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

·  l’aliquota ridotta si applica alla pertinenza con la rendita catastale più elevata;

-          Alle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A1, A8 e A9 concesse dai proprietari o dai titolari del diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado, e con le seguenti limitazioni:

·  Per una sola unità immobiliare ad esclusione delle pertinenze;

·  L’unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale;

·  I parenti ed affini vi dimorino stabilmente e ciò sia comprovato anche dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza.

 

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non esenti dal pagamento dell’ICI la detrazione è fissata nella misura di € 103,29 (lire 200.000).

 

2)      L’aliquota del 6 per mille, per le unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie catastali:

-          A2 – abitazione di tipo civile;

-          A3 – abitazione di tipo economico;

-          A4 – abitazione di tipo popolare;

-          A5 – abitazione di tipo ultrapopolare;

-          A6 – abitazione di tipo rurale;

      concesse in locazione con contratti di locazione agevolati ad uso abitativo conformi a quelli definiti dall’Accordo Territoriale per il Comune di Salerno stipulato dalle organizzazioni provinciali dei proprietari e degli inquilini in data 4 agosto 1999, in applicazione del disposto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/98 e D.M. del 30 dicembre 2002 pubblicato sulla G.U. dell’11 aprile 2003.

                  Per beneficiare dell’aliquota ridotta del 6 per mille i contribuenti debbono presentare al Comune di Salerno – Servizio ICI nei termini di scadenza previsti per la presentazione della dichiarazione ICI, una specifica istanza/dichiarazione, con allegata copia del contratto di locazione debitamente registrato.

      Tale aliquota sarà applicata in misura proporzionale ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’efficacia del contratto di locazione. A tal fine il mese durante il quale l’efficacia del contratto si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero;

  

3)      L’aliquota del 9 per mille, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, non locate, tenute a disposizione. Tale aliquota è applicata per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell’anno nel quale si è protratta tale situazione;

 

4)      L’aliquota del 7 per mille, per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti         1), 2) e 3);

 

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