Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 295

Oggetto: ALIQUOTE ICI anno 2006 - PROVVEDIMENTI

OMISSIS

LA GIUNTA

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed

integrazioni, è stata istituita l’imposta Comunale sugli Immobili;

RICHIAMATO il regolamento comunale, approvato con deliberazione del Commissario

Straordinario n.18 del 10/05/2001, che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli

immobili;

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della Legge 388/2000 il quale ha disposto in via definitiva e

permanente che il termine per l’approvazione delle tariffe, tasse e tributi è stato stabilito entro la

data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 155 dell’articolo unico della Legge n. 266 del 23/12/2005 con il quale è stato

differito al 31/03/2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2006;

CONSIDERATO che per far fronte al fabbisogno finanziario necessario per garantire il

pareggio del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 si rende necessario adottare il presente

provvedimento con il quale si confermano le aliquote rispetto all’anno precedente;

VISTO l’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Ragioneria/Servizio ICI in merito

alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

D E L I B E R A

Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa determinare per l’anno 2006 le seguenti aliquote

ed agevolazioni:

1) L’aliquota del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di

cooperative edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita

direttamente ed esclusivamente ad abitazione principale.

L’aliquota ridotta del 5,50 per mille si applica anche alle pertinenze, quali la soffitta e la

cantina, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.

L’aliquota ridotta del 5,50 per mille per le pertinenze compete con le seguenti

limitazioni :

Ad una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/2;

Ad una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/6 o

C/7;

Il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte,

dell’abitazione principale nella quale abitualmente dimora sia proprietario

o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, sulla pertinenza e

che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

L’aliquota ridotta si applica alla pertinenza con la rendita catastale più elevata.

Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota

ridotta, quelle concesse dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento in

uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado.

L’aliquota ridotta per il comodato gratuito compete alle seguenti condizioni:

Per una sola unità immobiliare e con la esclusione delle pertinenze;

Che l’immobile sia utilizzato esclusivamente come abitazione principale;

Che l’immobile sia classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

I parenti o affini vi dimorino stabilmente e ciò sia comprovato anche dalla

residenza anagrafica e per il periodo di effettiva residenza.

Stabilire che per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione

principale, la detrazione è fissata nella misura di € 103.29 (£ 200.000).

2) L’aliquota del 6,00 per mille, per le unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie

catastali:

A2 - Abitazioni di tipo civile;

A3 - Abitazioni di tipo economico

A4 - Abitazioni di tipo popolare;

A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare;

A6 - Abitazioni di tipo rurale;

concesse in locazione con contratti di locazione agevolati ad uso abitativo conformi a quelli

definiti dall’Accordo Territoriale per il Comune di Salerno stipulato dalle organizzazioni

provinciali dei proprietari e degli inquilini in data 4 agosto 1999, in applicazione del disposto

dall’art. 2, comma 3, Legge n. 431/98 e D. M. del 30-12-2002 pubblicato sulla G.U. dell’11-4-

2003;

Per beneficiare dell’aliquota ridotta del 6,00 per mille i contribuenti debbono

presentare al Comune di Salerno - Servizio ICI - nei termini di scadenza previsti per la

presentazione della dichiarazione ICI, una specifica istanza/dichiarazione, con allegata copia del

contratto di locazione munito degli estremi di registrazione.

Tale aliquota sarà applicata in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si è

protratta l'efficacia del contratto di locazione. A tal fine il mese durante il quale l'efficacia del

contratto si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero;

3) L’aliquota del 9,00 per mille, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A,

con esclusione della categoria A/10, non locate, tenute a disposizione. Tale aliquota è applicata

per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell’anno nei quali si è protratta tale situazione;

4) L'aliquota del 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai precedenti

punti 1), 2), e 3);

5) Mandare al Settore Ragioneria ed al Servizio ICI per i provvedimenti di competenza.