DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 21.05.2008 AD OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. PROVVEDIMENTI PER L’ANNO
Omissis,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed esaminata l’allegata proposta scritta relativa all’oggetto, a firma del Sindaco;
RITENUTO potersi condividere le argomentazioni e motivazioni ivi esposte, in ordine alla conferma delle aliquote e delle tipologie di detrazione già applicate per l’anno 2007;
DATO atto che è stato acquisito il parere favorevole reso, ex art.49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente;
CON VOTI n.9 favorevoli e n.8 contrari (Russo S.; De Lucia M.; Fusco F.; Mandara A.; Casola R.; Fusco G.; Guarracino R.; Romano P.), su n.17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di recepire ed approvare, per i motivi di cui in narrativa, la proposta scritta a firma del Sindaco, relativa all’oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente e, per l’effetto:
- di confermare, per l’anno 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, applicate nell’anno
1. Aliquota per abitazioni adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta: SEI per mille;
2. Aliquota per abitazioni locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizza come abitazione principale: SEI per mille;
3. Aliquota per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale: SETTE per mille;
4. Aliquota per immobili diversi dalle abitazioni:SETTE per mille (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc.);
5. Aliquota per alloggi non locati: SETTE per mille;
6. Aliquota ordinaria (da applicare in tutte le ipotesi non espressamente disciplinate): SETTE per mille;
- di confermare, altresì, per l’anno 2008, la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta di euro 154,94;
- di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, per abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente avendovi la residenza anagrafica;
- di confermare, per l’anno
- di confermare, altresì, per l’anno
1. pensionati o portatori di handicap privi di impiego e con attestato di invalidità civile, SINGLE (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo ai fini IRPEF 2007 non superiore a euro 8.864,00 ;
2. pensionati o portatori di handicap privi di impiego e con attestato di invalidità civile, con reddito complessivo ai fini IRPEF 2007 di tutto il nucleo familiare non superiore a euro 14.318,00 più euro 1.095,00 per ogni persona a carico.
L’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è subordinata alla condizione che il contribuente sia in possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente a un immobile di categoria C/2 e a un immobile di categoria C/6 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.
Allo scopo di cui ai precedenti punti 1) e 2) si precisa:
a) Per reddito complessivo ai fini IRPEF si intende la somma dei seguenti redditi:
§ redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al lordo delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.I.R.;
§ redditi dominicali e agrari;
§ redditi dei fabbricati;
§ altri redditi quali redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi;
b) Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;
c) Per abitazione, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente avendovi la residenza anagrafica.
I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire della predetta agevolazione devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro e non oltre il 31.10.2008, a pena di decadenza, un’apposita domanda utilizzando il modello sub “B” allegato alla presente deliberazione alla quale va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (sul modello sub “C” allegato alla presente deliberazione) attestante il reddito di tutto il nucleo familiare relativo all’anno 2007 e che l’immobile per cui si richiede l’ulteriore detrazione per abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta sia l’unico immobile posseduto dal richiedente sull’intero territorio nazionale;
- di dare atto che l’imposta comunale sugli immobili complessivamente dovuta al comune per l’anno 2008 deve essere versata in due rate:
· la prima, da pagare entro il 16 giugno 2008, è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all’aliquota e alle detrazioni dell’anno precedente;
· la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre 2008, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno 2008, sottraendo poi quanto versato in acconto;
- di dare atto, altresì, che è possibile pagare l’imposta comunale sugli immobili in unica soluzione, entro il termine previsto per l’acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno 2008;
- di stabilire, in esecuzione dell’articolo 11, comma 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e dell’articolo 10, comma 1 del Regolamento generale delle entrate comunali, che l’imposta venga corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale n. 10647840 intestato a Comune di Positano – Servizio Tesoreria I.C.I. – Via G. Marconi, 111 – 84017 Positano;
- di dare atto, in esecuzione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del 23.04.2008 riportato in premessa, che la dichiarazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 deve essere presentata nei casi espressamente previsti nelle istruzioni allegate al decreto e, in generale, per gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta e nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;
- di dare atto infine che, in esecuzione dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la dichiarazione I.C.I. dovrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate ;
Successivamente,
CON VOTI n.9 favorevoli e n.8 contrari (Russo S.; De Lucia M.; Fusco F.; Mandara A.; Casola R.; Fusco G.; Guarracino R.; Romano P.), su n.17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere..