Assunti i poteri della Giunta Comunale ai sensi del D.P.R. del 29.07.2004;
PREMESSO
· che, con decreto legislativo n. 504 del 30.12.92 e successive modificazioni è stato disposto il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421, con l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
· che nell'ambito del riordino della disciplina dei tributi locali, l'articolo 52 del d.lgs n. 446/97 ha attribuito a province e comuni potestà regolamentare di carattere generale per quanto attiene alle proprie entrate, con esclusione dell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
· che il successivo art. 59 stabilisce, poi, che i comuni possono con regolamento adottato a norma dell'art. 52, introdurre particolari disposizioni in materia di ICI, sia di carattere sostanziale che procedimentale, conformemente alle indicazioni contenute nell'articolo medesimo;
· che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14.05.1998 veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
· che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.1999 venivano approvate delle modifiche al predetto regolamento;
Tutto ciò premesso;
VISTO il d.lgs. n.267/2000;
VISTA la legge 23.12.2000, n. 388 e, in particolare, l'art. 53, comma 16, così come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314 che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 al 28.02.2005;
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria per l’anno 2005);
RITENUTO opportuno provvedere alla conferma, per l’anno 2005, delle aliquote I.C.I. applicate nell’anno 2004 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2004;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
D E L I B E R A
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2) di confermare, per l'anno 2005, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, applicate nell’anno 2004 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2004, che di seguito si riportano:
1. Aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: SEI per mille;
2. Aliquota per alloggi locati con contratto registrato a un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: SEI per mille;
3. Aliquota per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale: SETTE per mille;
4. Aliquota per immobili diversi dalle abitazioni:SETTE per mille (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc.);
5. Aliquota per alloggi non locati: SETTE per mille;
6. Aliquota ordinaria (da applicare in tutte le ipotesi non espressamente disciplinate): SETTE per mille;
3) di confermare, altresì, per l’anno 2005, la detrazione per abitazione principale di euro 154,94 esclusivamente per i residenti e limitatamente alla prima casa;
4) di stabilire, per l’anno 2005, una maggiore detrazione per abitazione principale sull’immobile nel quale hanno residenza i genitori, i quali abbiano concesso altre abitazioni di loro proprietà in uso gratuito ai figli. L’aumento della detrazione (valevole fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per abitazione principale) è pari a euro 51,65 per ogni abitazione concessa in uso gratuito ai figli per i quali la stessa sia abitazione principale almeno dalla data dell’01.01.2005. I genitori in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire, per l’anno 2005, dell’ulteriore detrazione di cui sopra devono produrre all’Ufficio tributi del Comune entro il 31.10.2005, a pena di decadenza, un’apposita domanda, utilizzando il modello sub “A” (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale). L’ufficio tributi verificherà, presso l’Ufficio anagrafe del comune, che ciascun figlio abbia la residenza anagrafica, almeno dall’01.01.2005, nell’immobile di proprietà dei genitori;
5) di stabilire, per l’anno 2005, un aumento della detrazione per abitazione principale da euro 154,94 a euro 206,58 nei confronti di coloro che siano proprietari di un solo immobile costituente abitazione principale e si trovino nelle seguenti condizioni:
1. pensionati o portatori di handicap privi di impiego e con attestato di invalidità civile, SINGLE ( nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 2004 non superiore a euro 8.554,00 ;
2. pensionati o portatori di handicap privi di impiego e con attestato di invalidità civile, con reddito complessivo 2004 di tutto il nucleo familiare non superiore a €uro 13.817,00 più €uro 1.057,00 per ogni persona a carico.
L’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è subordinata alle condizioni che il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto reale, sull’intero territorio nazionale, della sola unità destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale c\6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione, in ogni caso, non si estende alle pertinenze.
Allo scopo di cui ai precedenti punti 1) e 2) si precisa:
a) Per reddito complessivo si intende:
- redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);
- interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;
- rendite di capitali, titoli di stato, obbligazioni;
- somme e contributi erogati da enti pubblici e privati.
b) Per nucleo familiare si intende:
- il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;
c) Per abitazione principale si intende:
- quella nella quale, il soggetto passivo che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente.
I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire della predetta agevolazione devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31.10.2005, a pena di decadenza, un’ apposita domanda utilizzando il modello sub “B” allegato alla presente deliberazione alla quale va allegata:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (sul modello sub “C” allegato alla presente deliberazione) attestante il reddito di tutto il nucleo familiare relativo all’anno 2004 e che l'immobile per cui si richiede l'ulteriore detrazione sia abitazione principale e l'unico immobile di proprietà del richiedente sull’intero territorio nazionale;
6) di attenersi a quanto previsto dall'art. 18 della legge 23/12/2000, n. 388 e, in particolare, dal comma 1 che prevede tra l'altro l'obbligo di effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
7) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.