IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

                                                       

Assunti i poteri della Giunta Comunale ai sensi del D.P.R. del 29.07.2004;                                                                                                                                                                      

 

PREMESSO

·        che,  con  decreto legislativo n. 504  del  30.12.92  e successive  modificazioni  è stato disposto  il  riordino  della finanza  degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della  legge 23.10.1992, n. 421, con l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

·        che  nell'ambito  del riordino della  disciplina  dei  tributi locali, l'articolo 52 del d.lgs n. 446/97 ha attribuito a province e comuni  potestà regolamentare di carattere generale  per  quanto attiene alle proprie entrate, con esclusione dell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti  passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

·        che il successivo art. 59 stabilisce, poi, che i comuni possono con regolamento adottato  a norma dell'art. 52, introdurre particolari disposizioni in materia di   ICI, sia  di  carattere  sostanziale che procedimentale, conformemente alle indicazioni contenute nell'articolo medesimo;

·        che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14.05.1998 veniva  approvato il regolamento per l'applicazione  dell'Imposta Comunale  sugli  Immobili (ICI);

·         che  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  del  30.03.1999  venivano approvate  delle  modifiche  al  predetto regolamento;

                                                                                                                        

Tutto ciò premesso;                                                                                                              

 

VISTO il d.lgs. n.267/2000; 

 

VISTA  la legge 23.12.2000, n. 388 e, in particolare, l'art.  53, comma 16, così come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali entro  la  data  fissata da norme statali per la deliberazione  del bilancio di previsione;

 

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314 che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 al 28.02.2005;

 

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria per l’anno 2005);

                                                                                                    

 

RITENUTO opportuno provvedere alla conferma, per l’anno 2005, delle aliquote I.C.I. applicate nell’anno 2004 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2004;

                                                                                                                                                                       

VISTO lo Statuto comunale;                                                                                                       

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;                                                                                    

 

ACQUISITO   il   parere  di  regolarità  tecnica  reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;                                                                                                

                                                                                   

D E L I B E R A

 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;

2)  di  confermare,  per l'anno 2005, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, applicate nell’anno 2004 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2004, che di seguito si riportano:                                                                                                

1. Aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: SEI per  mille;

2. Aliquota per alloggi locati con contratto registrato a  un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: SEI per mille;                                                                                              

3. Aliquota per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione  principale: SETTE per mille;                               

4. Aliquota per immobili diversi dalle abitazioni:SETTE per mille (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc.);                                                                                              

5. Aliquota per alloggi non locati: SETTE per mille;                                                                                 

6. Aliquota ordinaria (da applicare in tutte le ipotesi non espressamente disciplinate): SETTE per mille;                                                                                                                                   

 

3) di confermare, altresì, per l’anno 2005, la detrazione per abitazione principale di euro 154,94 esclusivamente per i residenti e limitatamente alla prima casa;

 

4) di stabilire, per l’anno 2005, una maggiore detrazione per abitazione principale sull’immobile nel quale hanno residenza i genitori, i quali abbiano concesso altre abitazioni di loro proprietà in uso gratuito ai figli. L’aumento della detrazione (valevole fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per abitazione principale) è pari a euro 51,65 per ogni abitazione concessa in uso gratuito ai figli per i quali la stessa sia abitazione principale almeno dalla data dell’01.01.2005. I genitori in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire, per l’anno 2005, dell’ulteriore detrazione di cui sopra devono produrre all’Ufficio tributi del Comune entro il 31.10.2005, a pena di decadenza, un’apposita domanda, utilizzando il modello sub “A” (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale). L’ufficio tributi verificherà, presso l’Ufficio anagrafe del comune, che ciascun figlio abbia la residenza anagrafica, almeno dall’01.01.2005, nell’immobile di proprietà dei genitori;

 

5) di  stabilire, per l’anno 2005,  un  aumento  della detrazione  per  abitazione principale da euro 154,94 a euro 206,58 nei confronti di coloro che siano proprietari di un solo immobile  costituente abitazione principale e si trovino nelle seguenti condizioni:

1.      pensionati o  portatori  di  handicap privi di impiego e con attestato di  invalidità  civile,  SINGLE  ( nucleo familiare monocomposto)  con  reddito  complessivo   2004  non superiore a euro 8.554,00 ;

2.       pensionati o  portatori  di  handicap privi di impiego e con attestato di invalidità  civile,  con   reddito   complessivo 2004  di tutto  il  nucleo  familiare  non  superiore   a   €uro 13.817,00 più  €uro 1.057,00 per ogni persona a carico.

L’applicazione  del  beneficio  della  ulteriore  detrazione   è subordinata alle condizioni che il contribuente sia  proprietario o titolare di  altro diritto reale, sull’intero territorio nazionale, della sola unità destinata  ad abitazione  principale e relative pertinenze classificabili  nel gruppo  catastale c\6 (garage, rimesse, autorimesse) non più  di due.  La  maggiore  detrazione non si  applica,  pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro  diritto  reale altre proprietà   immobiliari  in  aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione, in ogni caso,  non si estende alle pertinenze.

Allo scopo di cui ai precedenti punti 1) e 2) si precisa:                                

a)      Per reddito complessivo si intende:                                      

-  redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo  delle detrazioni e riduzioni di legge);

- interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;

-  rendite di capitali, titoli di stato, obbligazioni;

- somme e contributi erogati da enti pubblici e privati.

       b)   Per nucleo familiare si intende:

-         il  nucleo di persone residenti nella  medesima  abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

       c)   Per abitazione principale si intende:

-         quella nella quale, il soggetto passivo che la possiede a titolo  di  proprietà  o altro diritto reale e  i  suoi  familiari,  dimorano abitualmente.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti e che  vogliono usufruire   della   predetta   agevolazione   devono   presentare all'Ufficio  Tributi del Comune entro il 31.10.2005, a pena di decadenza, un’ apposita domanda utilizzando il modello sub “B” allegato alla presente deliberazione alla quale va allegata:                                

-  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (sul modello sub “C” allegato alla presente deliberazione) attestante il reddito di tutto  il  nucleo familiare relativo all’anno 2004 e  che l'immobile  per  cui  si  richiede  l'ulteriore  detrazione   sia abitazione  principale  e  l'unico  immobile  di  proprietà  del richiedente sull’intero territorio nazionale;

 

6) di  attenersi  a  quanto previsto dall'art. 18  della  legge 23/12/2000, n. 388 e, in particolare, dal comma 1 che prevede tra l'altro  l'obbligo  di  effettuare  il  versamento   dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle  quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50  per  cento dell'imposta  dovuta calcolata sulla base dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

 

7) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile  ai  sensi art.134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.