Oggetto : Determinazione  aliquota ICI  anno  2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto L.vo n. 504 del 30.12.1992 e smi,  apportate con L. 662/96,  che a decorrere dal 1993 istituisce l’ICI ( imposta comunale sugli immobili), il cui presupposto impositivo è il possesso qualificato di fabbricati , di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui   produzione o scambio è diretta  l’attività d’impresa ( art. 1, c. 2);

 

Visto in particolare l’art. 6, comma 2, del  citato D.Lvo.  504/92 secondo cui : “ l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7  per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati ; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie  degli enti senza scopo di lucro”;

 

Verificato il gettito del tributo dell'anno 2005 con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dal Concessionario delle imposte in base all'introito della prima rata;

 

Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, uniti alla previsione di futuri introiti per operazioni di accertamento tributario, nonché l’ espansione edilizia in atto, consentono di mantenere l'aliquota per l'anno 2006 nella stessa misura fissata dall'anno 2005;

 

Viste le previsioni del bilancio 2006, in corso di formazione, e dato atto che , al fine di reperire le risorse finanziarie indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio e far fronte alle diverse spese ( per: ammortamento mutui, per rinnovi contrattuali, di gestione dei servizi e beni comunali), si rende necessario prevedere, a conferma di quanto già disposto per l’anno 2005, un aumento dell’aliquota , rispetto al minimo stabilito per legge, nei termini seguenti:

     

a)       unità immobiliari ( seconde case) di soggetti non residenti nel Comune di Pisciotta ………………………………………………………….. aliquota 6,5 per mille

b)       unità immobiliari ( seconde case)  di soggetti residenti nel Comune di Pisciotta ……………………………………………………………aliquota 5,5 per mille

c)       unità immobiliari adibite ad abitazione principale ovvero altri immobili non ricompresi nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) …………………    aliquota    5 per mille

 

Ritenuto altresì dover  stabilire e prevedere un’unica detrazione, secondo quanto previsto dalla succitata normativa , nella misura di € 103,29 (L.  200.000) a favore dell’abitazione principale;

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13.12.2001 ad oggetto “ Determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;

 

Atteso che, per il combinato disposto degli artt.42, comma 2, lett. f) e 48 del D.Lg. 267/2000, la competenza a determinare le aliquote dei tributi locali deve ritenersi della Giunta Comunale, rimanendo riservato al Consiglio la competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, unitamente alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ricordato quando riportato al riguardo nella rubrica IL GIORNALE DEI COMUNI del servizio ANCI-RISPONDI  in data 21.12.2000, “ ….Il Testo Unico ha chiarito, superando i dubbi interpretativi, che la deliberazione di approvazione delle aliquote di tributi e tariffe è di competenza della giunta, mentre il consiglio ne prende atto come allegato al bilancio ed ha competenza sulla istituzione e la regolamentazione”;

 

Visto l'art.151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine ordinario per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto quanto disposto dall’art. 30, c. 14, della L.  23.12.99 n. 488; che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare la aliquota d'imposta per i tributi locali;

Visto il decreto del Ministero dell’ Interno del 27.03.2006 ( G.U. n. 75 del 30.03.2006) con cui è stato prorogato al 31 maggio 2006 il termine per l’approvazione del bilancio 2006 da parte degli enti locali;

 

Visto quanto disposto in tema di  termine tariffario  e di tributi locali dall’art. 27, c. 8, della L.  28.12.2001 n.  448  ( finanziaria 2002);

 

 

Visti:
- l'art.54 del D.Lgs 446/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 267/2000;
- l'art.172, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000;

Dato atto del parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lvo 267/2000;

 

Con voti unanimi favorevoli espressi a mezzo di votazione palese

 

 

DELIBERA

 

-Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

- Di confermare per l’anno 2006  ( secondo quanto già previsto per l’esercizio finanziario 2005) ai sensi dell’art. 6 del D.Lvo n. 504/92 e smi.,  per le motivazione di cui in premessa che vengono qui richiamate ed approvate, in materia di ICI le seguenti aliquote,:

 

a)       unità immobiliari ( seconde case) di soggetti non residenti nel Comune di Pisciotta ………………………………………………………….. aliquota 6,5 per mille

b)       unità immobiliari ( seconde case)  di soggetti residenti nel Comune di Pisciotta ……………………………………………………………aliquota 5,5 per mille

c)       unità immobiliari adibite ad abitazione principale ovvero altri immobili non ricompresi nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) ……………………  aliquota    5 per mille

 

-  Di stabilire e prevedere per l’anno 2006 un’unica detrazione, secondo quanto previsto dalla succitata normativa, nella misura di  € 103,29   a favore dell’abitazione principale;

 

- Richiamare la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13.12.2001 ad oggetto “ Determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;

 

- Di incaricare l’Ufficio Tributi della predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento , dando comunicazione della presente deliberazione al proprio concessionario per la riscossione e di pubblicare, l'estratto della presente , secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

 

Successivamente con voti unanimi e palesi la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.